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Old 25-05-2005, 13:15   #11
mompracem
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Forse a qualcuno può servire:


PROVINCIA DI LECCO
24 APRILE 2005

cani, gatti & co. Nessuno può cacciare il vostro cane dal condominio

Molte persone che avvertono l'esigenza di vivere con un amico a quattro zampe, o già vi convivono, devono affrontare il problema dei regolamenti condominiali che proibiscono la presenza di animali. Si tratta di un tema già trattato da «Cani, gatti & co.» ma che costituisce un problema molto frequente anche nel nostro territorio. Un signore di Abbadia si trova ora alle prese con un amministratore del suo condominio poco amante degli animali e vicini di casa che sostengono di essere infastiditi nelle ore di riposo dal suo gatto, Annibale. Il micio sembrerebbe passare il tempo sul balcone miagolando alla luna. «Inizialmente non avevo preso sul serio le lamentele degli altri condomini - scrive il lettore - Mi sembrava impossibile che il mio gatto arrecasse tutto il disturbo che lamentavano quelle persone. Poi mi è arrivata la prima lettera di contestazione dall'amministratore del condominio. Dopo due settimane un'altra ancora che mi intimava a liberarmi di Annibale. Da quel giorno cerco di farlo uscire sul balcone il meno possibile ma lui passa il tempo davanti alla finestra a miagolare per uscire. Non capisce il motivo di questo divieto. Ora i miei vicini sono arrivati a minacciarmi. Io sono un uomo solo, in pensione, e il gatto è la mia unica compagnia. Mi hanno parlato di casi, simili al mio, arrivati in tribunale e finiti bene per i proprietari degli animali…». Effettivamente sono numerose le sentenze che sanciscono a chiare lettere che nessun regolamento o assemblea condominiale può limitare il diritto di proprietà e che quindi non è possibile impedire in alcun modo di tenere animali in condominio. La sentenza del 24-3-1972 n. 899 della Sezione II della Cassazione testualmente recita: «È inesistente il divieto giuridico di tenere cani in condominio. Il regolamento condominiale che contenga una norma contraria è limitativo del diritto di proprietà, quindi giuridicamente nullo. L'assemblea condominale non può deliberarlo». Da segnalare anche le due sentenze emesse da un pretore di Torino e da uno di Milano, che hanno assolto dalle loro presunte colpe due proprietari di cani e, in entrambi i casi, hanno condannato i proprietari degli stabili alle spese giuridiche. Inoltre, hanno sentenziando che «i cani e gli altri animali domestici fanno parte delle affettività familiari». Un'altro procedimento è stato quello tenuto dinanzi a un giudice di Parma, il quale ha stabilito che in un condominio l'assemblea dei condomini non può, anche con il voto di maggioranza, imporre il divieto di tenere animali. Pertanto, chi dovesse trovarsi in questa spiacevole situazione deve far valere i suoi diritti e deve sapere che, anche se il suo animale rischia il pericolo di essere allontanato per il disturbo della quiete pubblica, i motivi della protesta dei vicini vanno dimostrati e vagliati caso per caso. Una sentenza della Cassazione del 2000 precisa infatti che se il cane abbaia non è disturbo della quiete. Se il cane non disturba una pluralità di persone ma solo il vicino: «il fatto non sussiste». Perché vi sia reato «è necessario che i rumori siano obiettivamente idonei a incidere negativamente sulla tranquillità di un numero indeterminato di persone». Naturalmente nella scelta del quattrozampe con cui dividere i propri giorni è bene avere buon senso, escludendo tutti gli animali che più soffrono la privazione della libertà, orientandosi invece verso quelli di cui sia possibile soddisfare i bisogni e rispettare le caratteristiche etologiche. Per il resto, possedere un cane o un gatto è un diritto per tutti. (...)
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