Registro degli allevatori e dei proprietari
Art. 1
Al registro degli allevatori previsto all'art. 7 lett. a), del disciplinare
del libro genealogico del cane di razza possono chiedere di essere iscritte
le persone fisiche e giuridiche che, a qualsiasi titolo, svolgono attività di
allevamento di fattrici iscritte al libro genealogico medesimo adibite alla
riproduzione e che abbiano prodotto almeno una cucciolata registrata allo stesso
libro genealogico negli ultimi tre anni.
Al registro dei proprietari previsto all'art. 7 lett. b) del medesimo disciplinare
possono chiedere di essere iscritte le persone fisiche e giuridiche proprietarie
di soggetti iscritti al Libro genealogico.
Art. 2
L'iscrizione al registro degli allevatori è richiesta per iscritto all'Ufficio
centrale dagli interessati. Gli allevatori devono includere nella domanda (Mod.
D) i propri dati anagrafici e fiscali, la propria residenza, l'ubicazione delle
eventuali strutture di allevamento in loro possesso in Italia, delegazione di
appartenenza, razze e identificazione delle fattrici detenute all'atto dell'iscrizione,
nonché, se del caso, il certificato comprovante l'iscrizione dell'impresa agricola
al registro delle imprese presso la competente C.C.I.A.A., ai sensi della L.
29.12.1993 n. 580 e successive modifiche.
Possono essere iscritti gli allevatori che:
a) si impegnino a svolgere attività di miglioramento genetico seguendo gli indirizzi
stabiliti dal libro genealogico;
b) si astengano da comportamenti e azioni che possano arrecare nocumento o danno
all'immagine ed all'organizzazione del libro genealogico del cane di razza;
c) siano sottoposti ai controlli previsti dalla normativa sanitaria.
Il giudizio di idoneità, limitatamente ai precedenti punti a) e b), è di competenza
dell'Ufficio centrale del libro genealogico. L'allevatore per il quale lÕUfficio
centrale non abbia dato parere favorevole all'iscrizione può presentare ricorso
alla Commissione Tecnica Centrale del libro genealogico. Per i proprietari di
cani di razza la semplice richiesta di intestazione di un soggetto o qualsiasi
altra operazione di libro genealogico è equiparata alla domanda di iscrizione
al registro dei proprietari sul quale verranno annotati obbligatoriamente i
dati anagrafici e fiscali completi dei proprietari dei cani da questi ultimi
obbligatoriamente forniti.
La concessione della titolarità di un affisso ad un allevatore è disciplinata
con apposite norme tecniche in armonia a quanto stabilito dalla Federazione
Cinologica Internazionale (F.C.I.), proposte dalla CTC e approvate dal Ministero
delle Politiche Agricole e Forestali.
Art. 3 L'Ufficio centrale del libro genealogico provvede alla cancellazione
degli allevatori per i quali cessino di sussistere le condizioni di iscrizione
al registro degli allevatori, nonché degli allevatori che abbiano presentato
le proprie dimissioni.
I Registri del libro genealogico
Art. 4
I due registri ROI (Registro Origini Italiano) e RSR (Registro supplementare
riconosciuti) previsti dall'art.8 del disciplinare del libro genealogico del
cane di razza, comprendono ciascuno :
a) il registro femmine e maschi riproduttori di produzione ordinaria;
b) il registro femmine e maschi riproduttori di produzione selezionata.
Sono iscritti nel registro della produzione ordinaria i soggetti figli di genitori
iscritti al ROI e al RSR. Sono iscritti nel registro della produzione selezionata
i soggetti figli di genitori iscritti al ROI e al RSR e per i quali siano soddisfatti
i test di cui allÕart. 10.
Iscrizione ai Libri genealogici
Art. 5
L'iscrizione dei cani al ROI e al RSR può essere effettuata per cucciolata o
per singolo soggetto.
Art. 6
L'iscrizione per cucciolata riguarda tutti i soggetti nati in Italia da
un accoppiamento tra cani della stessa razza iscritti ai registri del libro
genealogico. Essa si svolge con le modalità di seguito riportate:
Denuncia di monta e di nascita
a) Entro 45 giorni dalla nascita dei cuccioli, l'allevatore o il proprietario
ne fa denuncia alla delegazione competente, con autocertificazione, resa su
apposito modulo (Mod. A), fornito dalla delegazione dell'E.N.C.I. competente
per territorio, la quale provvede a consegnare anche il kit per il prelievo
dei campioni biologici dello stallone e della fattrice, se non in precedenza
depositati, necessari per le analisi relative alla corretta identificazione
dei soggetti. Il Mod. A deve contenere tra l'altro le seguenti indicazioni:
- allevamento e relativo codice;
- allevatore o proprietario della fattrice e relativo codice;
- razza;
- codice della fattrice;
- data dell'ultima monta;
- codice del maschio che ha coperto la fattrice;
- delegazione competente per territorio individuata in base alla sede dell'allevamento;
- data di nascita;
- numero e sesso dei cuccioli nati vivi;
- mantello con i relativi nomi ad ognuno assegnati.
La denuncia di nascita dovrà essere corredata da fotocopia dei certificati genealogici
dei riproduttori contrassegnati da un codice di identificazione elettronica
e dai campioni biologici prelevati secondo le istruzioni contenute nel kit.
b) La delegazione espleta i controlli di competenza relativi alla denuncia di
cui al Mod. A, fornisce all'allevatore o al proprietario il modulo per l'iscrizione
della cucciolata (Mod. B) in cui trasferisce i dati tratti dal Mod. A, assegna
nominativamente la marcatura ufficiale da apporre ai cuccioli mediante punzonatura
o attraverso l'applicazione di microchips, fornisce un kit per il prelievo e
la conservazione dei campioni biologici dei cuccioli denunciati, necessari per
la verifica della corretta attribuzione della paternità e maternità;
c) L'allevatore o il proprietario, entro 90 giorni dalla nascita dei cuccioli,
e comunque prima che qualsiasi cucciolo venga allontanato dall'allevamento,
deve:
- marcare i cuccioli secondo le istruzioni ricevute;
- prelevare i campioni biologici dai cuccioli, individuarli e sigillarli in
appositi contenitori secondo le istruzioni ricevute;
- completare la compilazione del Mod. B;
- inviare alla delegazione competente il Mod. B compilato e sottoscritto per
autocertificazione insieme ai campioni biologici.
Il Mod. B contiene in definitiva le seguenti indicazioni:
- i dati prestampati già contenuti nel Mod. A di denuncia di monta e nascita;
- marcatura di ogni singolo cucciolo (con identificazione univoca).
d) La delegazione che riceve il Mod. B compilato e sottoscritto deve entro 30
giorni eseguire le seguenti operazioni:
- digitare le informazioni del Mod. B sul computer per attivare il flusso-dati
tra delegazione e Ufficio centrale;
- inviare i campioni biologici al laboratorio di riferimento;
- emettere l'attestato di iscrizione (Mod. C2) per ogni cucciolo registrato;
L'Ufficio centrale provvede a indicare le modalità per il prelievo, conservazione
ed invio al laboratorio di riferimento dei campioni biologici per l'accertamento
della paternità e maternità. Il certificato genealogico (Mod. C1) deve essere
richiesto alla delegazione (Mod. C2) compilando le parti riservate contenute
nello stesso Mod. C2 per quanto attiene anche l'intestazione del certificato
all'allevatore o al nuovo proprietario del soggetto.
Il certificato genealogico contiene le seguenti informazioni: - nome e identificazione
del soggetto; - genealogia del soggetto; - attributi fenotipici e genetici rilevati
per l'eventuale ammissione del soggetto alla riproduzione selezionata.
Art. 7
L'iscrizione per singolo soggetto ai registri si riferisce ai seguenti cani:
a) cani nati in Italia i cui ascendenti per almeno tre generazioni siano stati
iscritti al RSR;
b) cani importati in Italia e già iscritti nel paese di origine in un registro
genealogico riconosciuto o convenzionato dalla Federazione Cinologica Internazionale
(F.C.I.) e per i quali risulti registrata all'estero la cessione al nuovo proprietario
italiano. Il certificato del paese di origine rimane valido per i cani importati
con l'attestazione della presa in carico sul registro italiano. La richiesta
di registrazione al ROI e al RSR dei cani importati deve essere accompagnata
da campione biologico di tali soggetti. L'iscrizione per singolo soggetto al
ROI e al RSR deve essere avanzata all'E.N.C.I. attraverso la delegazione competente
utilizzando il modulo (mod. C1) ed il kit per il prelievo e la conservazione
del campione biologico.
Art. 8
L'Ufficio centrale, ogni anno, sottopone a verifica della corretta attribuzione
della paternità e maternità il 10% delle cucciolate denunziate con il Mod.B,
controllando almeno un cucciolo per ciascuna di esse. La scelta del campione
deve avvenire con criteri di randomizzazione approvati dalla C.T.C..
La percentuale del campionamento può essere modificata ogni anno con delibera
della C.T.C..
La mancata rispondenza del test comporta l'annullamento dei certificati genealogici
o degli attestati di iscrizione di tutti i cuccioli denunciati nel Mod. B, fatti
salvi gli ulteriori provvedimenti di cui all'art. 17 del disciplinare del libro
genealogico del cane di razza. Nel caso di fortuita monta ripetuta con stalloni
diversi, denunciata dall'allevatore o del proprietario, la verifica sarà estesa
a tutta la cucciolata.
Requisiti per l'ammissione alla riproduzione.
Art. 9
Sono riproduttori iscritti nel registro della riproduzione ordinaria i soggetti
figli di genitori iscritti al ROI o al RSR per i quali sia accertata la rispondenza
allo standard di razza da parte di un esperto in una manifestazione ufficiale
o in appositi raduni indetti dall'Ufficio Centrale ed organizzati da una Delegazione
dell'E.N.C.I..
Art. 10
Un cane femmina o maschio, per poter essere ammesso alla riproduzione, sia in
monta naturale che per inseminazione artificiale, per poter essere iscritto
nel registro di produzione selezionata, deve:
a) ottenere un giudizio sintetico riportante almeno la qualifica minima richiesta,
basata sulla valutazione del carattere e della socializzazione, da parte di
esperti iscritti nell'albo dei giudici dell'E.N.C.I., in esposizioni e prove
nazionali o internazionali o in raduni indetti dall'Ufficio centrale ed organizzati
da una delegazione dell'E.N.C.I.;
b) avere i test di paternità e maternità compatibili;
c) risultare esente dalle patologie ereditarie, là dove previste.
La C.T.C., sentite le associazioni specializzate riconosciute dall'E.N.C.I.,
stabilisce, per ciascuna razza, gli obiettivi di selezione ed i requisiti per
l'ammissione alla riproduzione naturale, e per i maschi anche per inseminazione
artificiale.
Art. 11
L'allevatore o il proprietario che intende iscrivere un cane femmina o maschio,
come riproduttore, nel registro della produzione selezionata, deve farne richiesta
all'E.N.C.I. attraverso la delegazione competente per territorio compilando
un modulo (Mod. F), fornito dalla stessa, accompagnato da campioni biologici
prelevati al soggetto se non in precedenza depositati.
Il Mod. F deve contenere le seguenti indicazioni:
- nome ed identificazione del soggetto o dei soggetti;
- data di nascita;
- sesso;
- razza;
- nome dell'allevatore o del proprietario richiedente e relativo codice;
- delegazione competente;
- giudizio sintetico basato sulla valutazione morfologico-attitudinale e sulla
valutazione del carattere e della socializzazione del soggetto;
- certificato di esclusione delle patologie ereditarie, là dove prevista.
La delegazione invia all'Ufficio centrale il Mod. F e al laboratorio di riferimento
il campione biologico. L'Ufficio centrale acquisisce e archivia i test relativi
alla corretta identificazione del soggetto ed alla esclusione delle patologie
ereditarie.
Art. 12
L'Ufficio centrale verifica i requisiti minimi di cui all'art. 10 previsti per
essere ammesso alla riproduzione selezionata.
Il certificato genealogico dei soggetti ammessi porterà la dicitura "soggetto
ammesso alla riproduzione selezionata".
I certificati genealogici dei cani nati dall'accoppiamento di una fattrice ed
uno stallone ammessi entrambi alla riproduzione selezionata riporteranno la
dicitura: "Prodotto da genitori selezionati".
Possono essere iscritti nei registri della riproduzione selezionata anche soggetti
importati che siano stati sottoposti, nel paese di origine, a verifica con la
stessa procedura adottata in Italia o con procedura riconosciuta equivalente
dalla C.T.C.
I cani nati in Italia da stalloni esteri operanti in altro paese possono essere
registrati nel registro della produzione selezionata qualora, la madre sia iscritta
allo stesso registro della produzione selezionata e lo stallone estero risponda
alle stesse norme di equivalenza già considerate per l'iscrizione di soggetti
importati.
Art. 13
Il trasferimento di un soggetto da un proprietario o allevatore ad altro proprietario
o allevatore, deve essere comunicato allÕUfficio centrale, attraverso la delegazione
competente, con la compilazione di apposito modulo (Mod. E) entro 30 giorni
dalla data del trasferimento stesso.
Il Mod. E contiene le seguenti informazioni:
- nome e identificazione del soggetto;
- nome e codice dell'allevatore;
- nome e codice del proprietario, se diverso dall'allevatore;
- nome e codice dell'allevatore o del proprietario destinatario;
- data del passaggio di proprietà;
- firma dell'allevatore o del proprietario cedente.
Devono essere inoltre comunicati all''E.N.C.I., entro 30 giorni dall'evento,
morte, furto e scomparsa di cani iscritti al libro genealogico.
Documenti ufficiali
Art. 14
Sono documenti ufficiali:
Mod. A denuncia di monta e nascita;
Mod. B iscrizione cucciolata;
Mod. C2 attestato di iscrizione per ogni cucciolo registrato;
Mod. F richiesta iscrizione al Registro riproduttori di produzione selezionata;
Mod. D iscrizione registro degli allevatori e dei proprietari;
Mod. C1 iscrizione per singolo soggetto;
Mod. E passaggio di proprietà.
Elenco 1 riporta, per singola razza, l'elenco ufficiale dei soggetti maschi
vivi con la specificazione di quelli ammessi alla riproduzione selezionata,
e di quelli per i quali vi sia disponibilità di materiale seminale congelato;
Elenco 2 riporta per singola razza, l'elenco ufficiale delle fattrici vive con
la specificazione di quelle ammesse alla riproduzione selezionata;
Elenco 3 riporta, per singola razza e per singola Delegazione, l'elenco ufficiale
degli allevamenti iscritti.
Art. 15
Registri, certificati e moduli, nonché gli atti in genere del libro genealogico,
contraddistinti con il marchio depositato dell'E.N.C.I., hanno valore ufficiale.
Chiunque sottragga, alteri e contraffaccia, i documenti ed i contrassegni depositati
o chi ne faccia uso indebito è perseguito a norma di legge.
Norme Transitorie e Finali
Art. 16
Tutti i titolari di allevamento, riconosciuti dall'E.N.C.I. e registrati nell'elenco
degli affissi, sono direttamente iscritti nel registro degli allevatori purché
risultino, dai dati presenti negli archivi dell'E.N.C.I., in possesso dei requisiti
fissati all'art.1.
Tutte le fattrici e gli stalloni già iscritti al L.O.I. o al L.I.R. all'atto
dell'entrata in vigore del presente disciplinare, vengono trasferiti di diritto
nel Registro della produzione ordinaria dei riproduttori rispettivamente del
R.O.I. o del R.S.R..
Le presenti norme entreranno in vigore dalla data di approvazione da parte del
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.
Le modifiche alle presenti norme tecniche, di iniziativa del Ministero delle
Politiche Agricole e Forestali, nonché quelle proposte dall'E.N.C.I., su conforme
parere della Commissione Tecnica Centrale, entrano in vigore dalla data del
relativo decreto di approvazione. Si approva
IL DIRETTORE GENERALE
F.to DI SALVO
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