Quote:
Originally Posted by Luchino
|
In particolare, l’articolo 1 dell’ordinanza vieta: l’addestramento di pitbull e di cani di qualunque altra razza, inteso ad esaltarne la naturale aggressività o potenziale pericolosità; qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l’aggressività; la sottoposizione di cani a doping.
Viene poi sancito l’obbligo di usare contestualmente il guinzaglio e la museruola nei luoghi pubblici, secondo il regolamento di polizia veterinaria.
Il Ministro Sirchia, poi, oltre a richiamare i detentori di animali ad adottare i comportamenti prudenziali evidenziati nell’ordinanza, ha individuato i requisiti personali che gli eventuali proprietari devono possedere.
L’articolo 2, in particolare, vieta di acquistare, possedere o detenere tutti i cani considerati pericolosi e non soltanto i pitbull: ai delinquenti abituali o per tendenza; a chi è sottoposto a misura di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale; a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni; a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui all’art. 727 del codice penale; ai minori di 18 anni e agli interdetti e inabilitati per infermità.
Questi divieti non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati presso le scuole nazionali come cani guida.
Secondo il provvedimento, inoltre, chiunque possegga o detenga cani potenzialmente temibili è tenuto a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi, definita secondo i massimali e i periodi di durata stabiliti dal Ministero delle Attività Produttive.
I detentori di queste razze che non intendono adeguarsi alle disposizioni dell’ordinanza e scelgono di non tenere più l’animale debbono interessare le autorità veterinarie competenti nel territorio al fine di ricercare idonee soluzioni di affidamento del proprio cane.
...