Art. 3.
1. Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 86 e 87 del decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 «Regolamento
di Polizia veterinaria», a seguito di morsicatura od aggressione i
Servizi veterinari sono tenuti ad attivare un percorso mirato
all'accertamento delle condizioni psicofisiche dell'animale e della
corretta gestione da parte del proprietario.
2. I Servizi veterinari, nel caso di rilevazione di rischio
potenziale elevato, in base alla gravita' delle eventuali lesioni
provocate a persone, animali o cose, stabiliscono le misure di
prevenzione e la necessita' di un intervento terapeutico
comportamentale da parte di medici veterinari esperti in
comportamento animale.
3.I Servizi veterinari devono tenere un registro aggiornato dei
cani identificati ai sensi del comma 2.
4. I proprietari dei cani inseriti nel registro di cui al comma 3
provvedono a stipulare una polizza di assicurazione di
responsabilita' civile per danni contro terzi causati dal proprio
cane e devono applicare sempre sia il guinzaglio che la museruola al
cane quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico.
il comma 2 di questo articolo voglio proprio vedere come fa ad essere applicabile...