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Originally Posted by randagio
Articolo 1
(Modifiche all’ articolo 2, della legge 14 agosto 1991, n. 281)
All’articolo 2, della legge 14 agosto 1991, n. 281 sono apportate le seguenti modifiche:
b) alla fine del comma 2, articolo 2, della legge 14 agosto 1991, n. 281 sono aggiunte le seguenti parole:
“fatti salvi i casi in cui sussistono comprovati, concreti e specifici elementi di pericolosità, certificati con ordinanza del Sindaco del Comune in cui si rende necessario l’intervento e sentito il parere dei servizi veterinari delle unità sanitarie locali o dei veterinari convenzionati del comune che effettuano l’assistenza presso i canili. La soppressione avviene tramite iniezione letale indolore”.
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certificato dal sindaco, non dai veterinari cui è richiesto solo il parere! già ci sono seri dubbi su quanti veterinari siano in grado di stabilirne la pericolosità, in secondo luogo non si sa in base a quali principi siano pericolosi (forse come dice andrea in base alla previsione di reato di minority report, anche se non è chiaro dove siano le menti che prevedono il reato stesso...)
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Originally Posted by randagio
Articolo 3
(Trasferimento in capo a privati della Convenzione tra Comuni e Associazioni)
Le somme erogate, dai Comuni alle società o alle associazioni esercenti dei canili, per ogni animale, ed equivalenti alla cifra giornaliera necessaria per il mantenimento alimentare dell’animale, in caso di adozione da parte di privati cittadini, vengono trasferite in capo a questi ultimi per la durata di un anno a partire dal momento dell’adozione.
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in pratica i privati vengono pagati per prendere un cane... evvai questa si che è geniale, in un paese dove i morti prendono le pensioni, i medici o le strutture continuano a prendere i contributi per persone che non ci sono più e altre amenità del genere, non oso pensare quanti cani a testa / famiglia / pure parenti emigrati 50 anni prima, adotteranno cani; che poi magari dopo un annetto saranno diventati pericolosi o cagionevoli di salute
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Originally Posted by randagio
Articolo 4
(Previsione di un contributo aggiuntivo, per la famiglia che adotta un animale, nel caso di presenza di persone diversamente abili)
Il contributo previsto dall’articolo 3 della presente legge, in caso di presenza nella famiglia che adotta un animale, di una persona diversamente abile, è incrementato di una misura pari al doppio della cifra erogata.
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evvaiii genialata al quadrato! stessi ragionamenti di cui sopra, e poi dicono che in italia ci sono un'infinità di falsi invalidi... perchè, kaiser, quale logica porta a pensare che "un qualunque cane" sia la soluzione ideale per "un qualunque diversamente abile"???
e delle regioni che per legge alimentano il randagismo dopo aver chippato e sterilizzato i cani cosa si dice?