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Old 08-06-2009, 22:44   #6
wanilagu
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Art 1.
(Modifiche al codice penale)
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1. Dopo il titolo IX del libro II del codice penale è inserito il seguente:
«Titolo IX-bis
Dei delitti contro i sentimenti verso gli animali

Art. 544-bis
(Uccisione di animali)
Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.
Il codice penale è stato così riformato nel 2004. La pena c'è! Peccato che tra condizionali, buone condotte, attenuanti e palle varie, alla fine chi si macchia di questi reati si vede rimesso in libertà e non "paga" per il male che ha fatto!
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Ross & Banda
Ricorda: LORO sono animali, le bestie siamo NOI!!!!!
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