View Single Post
Old 15-09-2003, 14:35   #5
mginno
Junior Member
 
Join Date: Sep 2003
Posts: 3
Default

Leggendo attentamente l'ordinanza in questione, vi sono due dubbi che a mio parere il ministro dovrebbe chiarire:

1) si parla di guinzaglio e museruola facendo riferimento all'art. 83, primo comma, lettere c) e d) del regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n. 320.
Tuttavia tale decreto nei punti citati richiede l'uso della museruola e del guinzaglio soltanto nei locali pubblici e sui mezzi pubblici. Mentre per strada basta il solo guinzaglio.
Riporto dal regolamento in questione:
...........
Articolo 83
Il sindaco deve provvedere alla profilassi della rabbia prescrivendo:
a) la regolare notifica, da parte dei possessori, di tutti i cani esistenti nel territorio
comunale per la registrazione ai fini della vigilanza sanitaria e per la applicazione della
tassa cani. A tale scopo deve essere riportato nel registro, oltre alle generalità del
possessore, anche lo stato segnaletico degli animali rilevato dal veterinario comunale;
b) l'applicazione al collare di ciascun cane di una speciale piastrina che deve essere
consegnata ai possessori all'atto della denuncia;
c) l'obbligo di idonea museruola per i cani non condotti al guinzaglio quando si trovano
nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico;
d) l'obbligo della museruola e del guinzaglio per i cani condotti nei locali pubblici e nei
pubblici mezzi di trasporto.
Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola i cani da guardia, soltanto
entro i limiti dei luoghi da sorvegliare purché non aperti al pubblico; i cani da pastore e
quelli da caccia, quando vengono rispettivamente utilizzati per la guardia delle greggi e per
la caccia, nonché i cani delle forze armate e delle forze di polizia quando sono utilizzati per
servizio.

2) Mi sembra di capire (sempre dall'ordinanza di Sirchia) che si fa' riferimento non all'intero gruppo 1 e 2 dei cani ma bensi':

.........
cani pit-bull e di altri incroci o "razze con spiccate attitudini aggressive appartenenti" ai gruppi 1° e 2° della classificazione della Federazione Cinologica Internazionale;
(art. 1 dell'ordinanza)
..........

Non e' chiaro a quali razze il ministro fa riferimento, (tutto il gruppo 1 e 2 oppure solo quelle aggressive? e chi e' che stabilisce che una razza e' aggressiva oppure docile ?). Le associazioni di allevatori dovrebbero richiedere una interpretazione più chiara.

Infine, il provvedimento in oggetto ha una durata di un anno a partire dalla pubblicazione, e molto probabilmente verrà sostituito prima della scadenza da una legge. In quella occasione si potrebbe proporre una sorta di patentino per il possesso di cani di razze "potenzialmente pericolose" e magari l'obbligo per il cane ad un corso di addestramento e obbedienza. Cosa che dovrebbe a mio parere già essere fatta autonomamente dai propietari di cani grossi (e non solo gruppo 1 e 2) per la loro tutela e la tutela del loro cane.

Concludo dicendo che al di là delle reazione emotive (compensibilissime) rimane il fatto che questa ordinanza e' operativa, e che quindi dobbiamo fare i conti con essa (volenti o nolenti). Purtroppo la cronaca insegna che vi sono sia stupidi proprietari di cani che persone che hanno paura dei cani (ed anche queste ultime devono poter girare in pace), quindi nel frattempo qualche guinzaglio in più non guasta, dimostriamo buon senso e cerchiamo di cambiare la normativa con i mezzi istituzionali.

ciao a tutti

maurizio
mginno jest offline   Reply With Quote