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Old 11-12-2009, 13:04   #3
riko06
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CAPO IV


STRUTTURE DI RICOVERO



Art. 15


(Canili e gattili sanitari)


1. I canili e gattili sanitari così come definiti dall’art. 2 , comma 1, lettera i) devono provvedere, prima dell’eventuale affidamento o trasferimento degli animali a:

a) le cure e le terapie necessarie, ivi inclusi eventuali interventi chirurgici;
b) la verifica della presenza dell’identificativo degli animali smarriti nonché la comunicazione al legittimo proprietario del ritrovamento dell’animale, entro e non oltre tre giorni dall’evento , al fine della riconsegna;
c) l’applicazione del microchip e la registrazione in anagrafe degli animali randagi;
d) gli interventi di sterilizzazione sugli animali di cui alla lettera c) ai fini del controllo della popolazione canina e felina.

2. Gli animali non reclamati entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data dell’ingresso nel canile o gattile sanitario, possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento, ad associazioni riconosciute o a canili e gattili rifugio.

3. Gli animali nei canili e gattili sanitari devono rimanere per il tempo necessario agli adempimenti previsti al comma 1, comunque non oltre 60 giorni, ed essere poi trasferiti nei rifugi per l’affidamento e l’adozione.

4. I canili e i gattili sanitari hanno funzione di osservatorio epidemiologico delle malattie a carattere zoonosico e proprie delle specie ricoverate.

5. Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali con proprio decreto, da adottarsi entro il termine di 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, stabilisce i requisiti tecnico-strutturali e gestionali dei canili e gattili sanitari e dei rifugi.

6. Chiunque rinvenga animali randagi o vaganti è tenuto a comunicarlo tempestivamente al servizio di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b) o agli organi di pubblica sicurezza.


Art. 16


(Rifugi)


1. I rifugi hanno come finalità la cessione in adozione e si caratterizzano quali strutture deputate a:

a) ospitare gli animali provenienti dal canile o dal gattile sanitario e gli animali sottoposti a provvedimenti amministrativi o giudiziari o quelli i cui proprietari non possono, temporaneamente o definitivamente, assolvere agli obblighi di cura per motivi di salute certificati, per ricovero ospedaliero, per decesso ovvero per misure di restrizione della libertà personale non superiore ai 60 giorni, garantendone il benessere fisiologico ed etologico per favorirne il recupero, il reinserimento e l’affidamento;
b) incentivare e favorire le adozioni degli animali ospitati, fornendo ai cittadini le opportune informazioni;
c) organizzare visite guidate all’interno delle strutture per agevolare l’incontro tra il cittadino e gli animali ospitati in attesa di affidamento;
d) migliorare il benessere e la socializzazione degli animali ospitati tramite accordi con il volontariato e prevedendo la presenza di associazioni riconosciute.

2. I rifugi, pubblici o convenzionati con amministrazioni pubbliche, per favorire le adozioni degli animali detenuti devono pubblicizzare le attività e i servizi erogati e devono consentire l'ingresso al pubblico almeno tre giorni alla settimana, di cui uno festivo o prefestivo, per almeno quattro ore al giorno. L’orario di apertura al pubblico deve essere comunicato agli enti proprietari degli animali detenuti e alla azienda sanitaria locale nonché essere visibile all’ingresso della struttura.

3. I rifugi devono essere in possesso di autorizzazione sanitaria e devono avvalersi di un medico veterinario responsabile.

4. I requisiti tecnico-strutturali e quelli gestionali dei rifugi sono stabili con il decreto di cui all’art. 15, comma 5 .


Art. 17


(Nuove norme in materia di ricovero di animali d’affezione)


1. I Comuni, nelle procedure di affidamento del servizio di mantenimento e gestione di animali d’affezione, tenuto conto della natura di esseri senzienti degli animali stessi, devono garantire livelli essenziali per la loro tutela e benessere. In particolare deve essere assicurato che:

a) la struttura individuata corrisponda ai requisiti tecnico-strutturali e gestionali previsti dalla presente legge;
b) sia evitato lo stress agli animali dovuto a trasporti su lunga distanza;
c) avvenga la rapida restituzione dell’animale, da parte della struttura di cui alla lettera a) al proprietario;
d) nella struttura individuata siano poste in essere attività che incentivino le adozioni.

2. I Comuni, nell’affidamento del servizio, sono tenuti a dare priorità alle strutture che:

a) comportino minimi spostamenti degli animali preferendo, ove possibile, strutture sul proprio territorio provinciale o regionale;
b) siano gestite o si avvalgano di servizi prestati da associazioni riconosciute.


Art. 18


(verifiche e controlli)


1. Il Sindaco del Comune rimane responsabile dei cani prelevati sul proprio territorio collocati in strutture site in altri Comuni e Regioni e Province autonome e deve:
a. informare del trasferimento dei cani il servizio veterinario ufficiale per la verifica sulla condizioni sanitarie e di benessere degli animali all’arrivo;
b. effettuare verifiche periodiche sullo stato di salute e benessere degli animali non meno di una volta l’anno.


Art. 19


(Impiego di cibo residuo per animali)


1. Le associazioni animaliste riconosciute possono rivolgersi alle mense di amministrazioni pubbliche e a quelle di aziende private per il prelievo di residui alimentari ed eccedenze derivanti dalla preparazione di qualsiasi tipo di cibo solido, cotto o crudo, non entrato nel circuito distributivo di somministrazione, da destinare esclusivamente all’alimentazione delle colonie feline, degli animali dei rifugi , dandone comunicazione al servizio veterinario ufficiale.

2. I privati cittadini che accudiscono colonie feline possono avvalersi della facoltà di cui al comma 1 e alle stesse condizioni, nel rispetto delle norme d’igiene pubblica, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove gli animali sono alimentati.


CONTINUA
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Emanuel, Valentina, Riko & Kaila

Last edited by Navarre; 11-12-2009 at 14:13.
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