CAPO V
ATTIVITA’ CON ANIMALI D’AFFEZIONE
Art. 20
(Autorizzazione delle attività)
1. Le attività con animali d’affezione, come definite all’articolo 2, comma 1, lettera c), sono autorizzate dal Sindaco del Comune in cui l'attività si svolge, previo parere favorevole da parte del servizio veterinario ufficiale, ai sensi dell’art. 24 del Regolamento di Polizia veterinaria, approvato con Decreto del Presidente della repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
2. Il servizio veterinario ufficiale, nella fase istruttoria per il rilascio dell’autorizzazione sanitaria di cui al comma 1, accerta che i ricoveri e le aree destinate agli animali posseggono i requisiti igienico-sanitari, tecnici e gestionali, ivi compresa la custodia anche durante le ore notturne da parte di personale qualificato, necessari ai fini della tutela del benessere animale, stabiliti con il decreto di cui all’articolo 15, comma 5.
3. L’autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata previa partecipazione del richiedente ai corsi di formazione professionale ,comprensivi di tirocinio pratico di almeno tre mesi, di cui al comma 4 del presente articolo. Nella autorizzazione sono indicate le quantità per singola specie detenibili contemporaneamente all’interno delle aree riservate all’attività.
4. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, avvalendosi anche delle associazioni di volontari e di categoria, organizzano corsi di formazione professionale al fine di assicurare la conoscenza da parte del richiedente delle nozioni riguardanti benessere animale, zoologia, etologia e, zooantropologia, tecniche di allevamento, norme igienico sanitarie e cura degli animali oggetto della domanda di autorizzazione. Tali corsi si concludono con un esame finale sulle competenze teoriche e pratiche acquisite.
5. Il tirocinio specifico di cui al comma 3, è organizzato con la collaborazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative che rendono noto l’elenco degli associati esperti presso i quali può essere svolto il tirocinio pratico.
6. I comuni rendono accessibile ai cittadini l’elenco delle attività con animali da compagnia autorizzate, presenti sul proprio territorio e ne curano l’aggiornamento.
7. I titolari delle attività con animali d’affezione sono tenuti ad individuare un medico veterinario di riferimento.
8. I titolari della attività di allevamento o commercio, entro 10 giorni dall’avvenuta cessazione dell’attività, devono dare comunicazione dell’evento al servizio veterinario ufficiale, unitamente all’elenco degli animali invenduti con l’indicazione della loro destinazione.
9. Le attività di cui al presente articolo, già autorizzate all’entrata in vigore della presente legge, devono conformarsi ai requisiti prescritti, entro il termine di 18 mesi e il servizio veterinario ufficiale può, anche sulla base dei risultati delle attività di controllo e vigilanza effettuate, riconoscere valida l’esperienza acquisita ai fini del possesso dei requisiti di formazione.
Art.21
(Obblighi per la detenzione per finalità economiche e divieti)
1. Il titolare di attività con animali d’affezione, ad eccezione di quelle di toelettatura , di educazione ed addestramento di cani, deve tenere, nel luogo dove l’attività viene svolta, un registro di carico e scarico degli animali che deve essere aggiornato contestualmente ad ogni carico e scarico, corredato della documentazione sanitaria, vidimato dal servizio veterinario ufficiale. Il registro è conservato, presso la struttura stessa, per 5 anni ed esibito a richiesta del servizio veterinario ufficiale per i controlli.
2. E’ vietato acquistare o accettare in conto vendita animali provenienti da privati, o comunque da allevamenti o rivenditori non autorizzati ai sensi della presente legge, nonché vendere o porre in vendita animali non regolarmente identificati e registrati nelle anagrafi.
3. E’ vietata la vendita ambulante o itinerante di animali d’affezione.
4. Gli animali detenuti per lo svolgimento delle attività di cui all’art.20, comma 1, devono essere mantenuti nel rispetto dei requisiti fissati con il decreto di cui all’articolo 15, comma 5.
Art. 22
(Fiere , mostre e manifestazioni con l’utilizzo di animali)
1. Le mostre di animali, le esposizioni, i concorsi, le prove e le gare, le fiere e le manifestazioni itineranti che prevedono la presenza di animali d’affezione possono svolgersi solo previa acquisizione del nulla osta rilasciato dal servizio veterinario ufficiale a seguito dell’accertamento delle condizioni igienico-sanitarie e dei requisiti tecnici necessari ai fini della tutela del benessere animale.
2. E’vietato l’impiego di animali d’ affezione, come richiamo del pubblico per esercizi commerciali, mostre e circhi nonché di animali in spettacoli ambulanti o di strada ovvero per la pratica dell’accattonaggio.
3. E’ vietato offrire animali in premio, omaggio o vincita in ogni manifestazione pubblica e privata.
4. I cani e gatti partecipanti agli eventi di cui al comma 1, devono essere di età non inferiore ai 6 mesi.
5. I cani e i gatti di cui al comma 4 devono essere provvisti di certificazione medico veterinaria di buona salute riportante la copertura vaccinale e i trattamenti contro endo ed ectoparassiti.
Art. 23
( Produzioni radiotelevisive e cinematografiche)
1. Gli animali impiegati in spettacoli televisivi, produzioni cinematografiche e pubblicità , fatte salve le altre norme vigenti, devono:
a) essere sottoposti, entro le 48 ore precedenti la prestazione, a preventiva visita di un medico veterinario che certifichi lo stato di buona salute e la compatibilità della prestazione richiesta con le caratteristiche fisiche ed etologiche dell’animale e della specie;
b) godere di adeguati periodi di riposo e di condizioni di detenzione e gestione compatibili con il loro benessere;
c) essere esclusi da scene pericolose per la loro incolumità.
2. Durante le attività di cui al comma 1 deve essere presente un medico veterinario in possesso di conoscenze e competenze adeguate relativamente alla specie animale impiegata sul set. L’Ordine dei medici veterinari può fornire indicazioni in merito ai nominativi dei veterinari che, tra i propri iscritti, abbiano le suddette competenze. Le spese sono a carico della produzione radio televisiva o cinematografica.
3. E’ vietato l’impiego di anestetici o sedativi al fine dello svolgimento delle attività di cui al presente articolo.
1. Fatte salve le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004, il trasporto degli animali d’affezione, da chiunque effettuato e per qualunque motivo, deve avvenire nel rispetto delle esigenze fisiologiche ed etologiche della specie e del codice della strada, evitando ogni sofferenza.
2. Nei trasporti con finalità non commerciali i mezzi di trasporto devono essere:
a) identificabili dall’esterno mediante un contrassegno indicante la presenza di animali a bordo se superano il numero di tre;
b) tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni e consentire altresì l'ispezione e la cura degli stessi;
c) adeguati alle condizioni di trasporto e alle specie animali trasportate per quanto concerne lo spazio disponibile e il microclima.
3. Per i viaggi superiori alle 8 ore devono essere garantiti agli animali adeguati periodi di riposo in luoghi idonei.
4. E’ vietato trasportare cani, gatti e animali d’affezione nel bagagliaio dell’autovettura quando esso non faccia parte dell’abitacolo, nonché in carrello appendice.
5. Sui mezzi di trasporto pubblico è consentito il trasporto di animali d’affezione. I cani devono avere il guinzaglio e la disponibilità di museruola da applicare se necessario, fatto salvo quanto stabilito all’articolo 7, comma 4 ; tutti gli altri animali debbono viaggiare all'interno di trasportini idonei alla specie.
Art.25
(Cimiteri per animali d’affezione e servizi di cremazione)
1. I Comuni singoli o associati istituiscono cimiteri e servizi di cremazione per animali d’affezione.
2. La realizzazione di cimiteri per animali d’affezione nonché di servizi di cremazione singola è subordinata ad autorizzazione sanitaria rilasciata dal Sindaco, su parere del servizio veterinario ufficiale e degli altri servizi competenti in materia ambientale.
3. Le procedure delle attività di cui al comma 1 ed i relativi controlli devono garantire ai cittadini la sepoltura delle spoglie e , nel caso di cremazione, la restituzione delle ceneri del proprio animale.
4. I costi relativi alle attività di cui ai commi precedenti sono a carico dei proprietari degli animali.
5. Le tariffe dei servizi cimiteriali e di cremazione sono determinate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano nell’ambito dei territori di rispettiva competenza.
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