CAPO XI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 45
(Norme transitorie)
1. I requisiti fissati con il decreto ministeriale di cui all’art.15 comma 5 si applicano ai canili e gattili sanitari e ai rifugi di nuova realizzazione.
2. I canili e gattili sanitari e i rifugi in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, devono adeguarsi ai requisiti di cui all’allegato A entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed entro 3 anni devono corrispondere comunque ai requisiti fissati con il decreto di cui all’articolo 15, comma 5.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli attuali rifugi, gestiti da associazioni e soggetti privati convenzionati, devono presentare al servizio veterinario ufficiale la documentazione completa inerente gli animali ospitati.
Art. 46
(Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri finanziari della presente legge si provvede a valere sulla dotazione di parte corrente del fondo della legge 14 agosto 1991, n.281 come rifinanziato dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2006, n.203.
Art. 47
(integrazione alla Legge 21 marzo 2001 n. 74)
1. L’Art.1, comma 2 della Legge 21 marzo 2001 n.74 è abrogato e sostituito con il seguente:
“Il CNSAS provvede in particolare, nell’ambito delle competenze attribuite al CAI dalla legge 26 gennaio 1963, n. 91, e successive modificazione, al soccorso degli infortunati, dei pericolanti e al recupero dei caduti nel territorio montano, nell’ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio nazionale. Restano ferme le competenze e le attività svolte da altre amministrazioni o organizzazioni operanti allo stesso fine, in particolare sempre si avvale, ad integrazione delle proprie, anche della collaborazione dell’Ente Nazionale Cinofilia Italiana (ENCI) che rende disponibili le proprie Unità Cinofile Italiane da Soccorso (UCIS) per ogni fase di ricerca degli infortunati e dei pericolanti (per procedere quindi al loro soccorso) ed alla ricerca dei caduti (onde procedere al loro recupero); nel caso di intervento di squadre appartenenti a diverse organizzazioni, la funzione di coordinamento è assunta dal responsabile del CNSAS che, nelle fase di ricognizione del territorio, prima dei compiti istituzionali di soccorso e recupero, pianifica, in collaborazione con il referente Ucis, le attività di ricerca con supporto cinofilo”.
Art. 48
(Abrogazione di norme)
1. Le legge 14 agosto 1991, n.281 (Legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo) è abrogata.
Art. 49
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
FINE