View Single Post
Old 28-02-2010, 15:41   #24
randagio
Junior Member
 
randagio's Avatar
 
Join Date: Mar 2008
Location: Torino
Posts: 281
Default

Scusate se intervengo... ma non scoraggiate chi vuole denunciare. Non è detto si arrivi a risultati concreti, ma non è possibile che passi la ragione del "tanto ormai" o "non vale la pena prendersi grane", perché così lasciate solo che queste soppressioni ingiustificate diventino la normalità dei fatti (e mi pare di capire che ormai è già così... ).

Oltre la Legge Quadro 281, bisogna far riferimento alle Legge Regionale 14 della Valle D'Aosta (non mi sembra ce ne siano di successive).

Un consiglio che posso dare è insistere con l'associazione AVAPA (quelli che gestiscono il canile, contatti qui: http://www.avapaonlus.it/) affinché si occupino loro del caso, perché la denuncia di una associazione è più rilevante e perché possono costituirsi parte civile. Se non lo fanno loro, spero che qualche altra associazione possa intervenire (il GALC? è una associazione formalmente costituita? può prendere in considerazioni questi casi? è seguita da un legale?). Se nessuno ti aiuta, vai avanti ugualmente come privato cittadino. Conosci fatti, nomi... denuncia tutto. Anche io ho fatto denunce come semplice cittadino, nulla di insormontabile... e se fai un esposto denuncia - e non fai nomi pubblicamente (almeno non fino all'eventuale condanna) - non puoi essere querelato.
Non sarà facile ne veloce ottenere una condanna... però vanno a loro sfavore il fatto che sicuramente non esiste una certificazione di "comprovata pericolosità", magari non c'è stata segnalazione alla ASL... inoltre possono essere utili le testimonianze di chi ha visto il cane e di chiunque si stesse prodigando per trovargli una sistemazione. Se non sai il nome del veterinario, chiedi che vengano svolte indagini per identificarlo.


LEGGE REGIONALE N. 14 DEL 28-04-1994 REGIONE VALLE D'AOSTA

Norme per la tutela e per il corretto trattamento degli animali di affezione

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA N. 21 del 10 maggio 1994

ARTICOLO 8
(Divieto di maltrattamento, ferimento e soppressione degli animali di affezione domestici)
1. E' vietato maltrattare, ferire o uccidere gli animali di affezione domestici se non per immediata e necessaria difesa della propria o altrui persona.
2. Chiunque possegga o detenga animali di affezione domestici, divenuti gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità , deve segnalarlo al Servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell' Unità sanitaria locale della valle d' Aosta o a veterinari liberi professionisti
i quali, se lo ritengono necessario, provvedono alla soppressione
in modo esclusivamente eutanasico.
3. Il Servizio ed i veterinari di cui al comma 2 devono rilasciare ai proprietari o detentori degli animali soppressi una dichiarazione dell' avvenuto abbattimento dalla quale risultino:
a) generalità ed indirizzo del proprietario o detentore;
b) specie e descrizione dell' animale soppresso;
c) eventuale marca di identificazione dell' animale soppresso;
d) causa della soppressione;
e) luogo, data, timbro e firma del veterinario esecutore.
4. Qualora la soppressione sia attuata da veterinari liberi professionisti, questi devono trasmettere copia della dichiarazione di cui al comma 3 al Servizio igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell' Unità sanitaria locale Valle d' Aosta.
randagio jest offline   Reply With Quote