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Old 19-09-2011, 14:03   #190
pariduzz
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Visto che si parla del raduno di Serramazzoni colgo l'occasione per fare i complimenti agli organizzatori,chi c'e' stato mi parla infatti di un organizzazione impeccabile, daltronde anche l'ampia partecipazione è un dato oggettivamente incontestabile.

Visto che in questo thread si parla anche di ibridi,e detenzione di animali selvatici mi piace cercare di fare chiarezza riportando i dati e l' oggettività incontrovertibile dei testi legislativi dopo le tante inesattezze lette.

Innanzitutto uno stralcio di una recente sentenza molto chiara :"Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 6, commi 1 e 4, della legge 7 febbraio 1992 n. 150 e successive modificazioni (detenzione di animali pericolosi per la salute e per l'incolumità pubblica), il giudice non deve compiere alcuna valutazione circa la pericolosità in concreto degli animali detenuti, dovendosi questa desumere solo dall'inserimento della specie cui essi appartengono nel decreto emanato in attuazione di quanto previsto dal comma 2 del citato art. 6, nulla rilevando, poi, una volta che tale elemento risulti accertato, le modalità di custodia degli animali, la cui inadeguatezza può solo costituire indice della gravità della condotta.

Da questo si evince che durante una manifestazione pubblica si è consumato un reato,aggravato daltronde dalle incaute misure di custodia.(Lupo legato a un palo)Se poi in papaua nuova guinea,in lapponia o su marte ,questo è permesso è un altro conto,sul territorio italiano,italiani e stranieri sono assoggettati alla legge italiana che in merito è chiara ed inequivocabile.

A tal proposito vi suggerisco di leggere la legge 150 del 1992 :

Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.


Ecco il link che potrete consultare:

http://www.ambientediritto.it/Legisl...92%20n.150.htm

Inoltre in merito agli ibridi voglio ricordarvi:

Che dal 1975 è attiva la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione, denominata in sigla CITES (Convention on International Trade of Endangered Species); è entrata in vigore in Italia nel 1980 ed attualmente è applicata da 175 Stati.

L'Unione Europea con il Regolamento (CE) n. 338 del 1997 ed i Regolamenti della Commissione n. 865 del 2006 e n. 100 del 2008 ha voluto applicare più rigorosamente e uniformemente in tutti i 27 Paesi membri i dettami della CITES per la conservazione di un maggior numero di specie rispetto a quelle elencate nelle tre Appendici. Sono infatti oltre 36.000 le specie inserite negli Allegati A, B, C e D del regolamento comunitario.

La sovracitata legge 150 del 1992 per la definizione degli animali pericolosi rimanda agli allegati e ai regolamenti comunitari.

Il reg.CE. 318 DEL 2008 Alla Pagina 4 ,punto dieci (Note interpretative) riporta testualmente:

10. Gli ibridi possono essere espressamente inclusi nelle appendici, ma soltanto se formano popolazioni distinte e stabili
in natura. Gli animali ibridi che nelle precedenti quattro generazioni della loro ascendenza hanno uno o più
esemplari di specie incluse negli allegati A o B sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento come se
fossero una specie completa, anche se l’ibrido in questione non è espressamente incluso negli allegati.

Negli stessi allegati ovviamente sono ricomprese tutte le popolazioni esistenti di canis lupus.
__________________
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