Libro Genealogico Italiano (LOI)
Art. 6 – Il Libro Origini Italiano (LOI) è il registro nel quale vengono iscritti i cani di puro sangue ed annotati i dati genealogici, somatici e segnaletici che ad essi si riferiscono.
Art. 7 – Possono essere iscritti al LOI:
a) i cani nati in Italia da genitori iscritti al LOI. Le fattrici importate in Italia devono essere trasferite al LOI su presentazione del documento di origine estero. Se invece il padre dei cani da iscrivere nel LOI si trovasse all’estero, essendo di proprietà di persona residente fuori dall’Italia, dovrà esserne documentata la genealogia attraverso il relativo certificato d’iscrizione in un registro riconosciuto dalla FCI o da una copia ufficiale di tale documento, e non sarà necessaria la sua trascrizione al LOI;
b) i cani provenienti dall’estero e passati in proprietà di italiani, purché già iscritti in un libro genealogico straniero riconosciuto dalla FCI come equivalente al LOI italiano, e la cui iscrizione e relativo passaggio di proprietà siano documentati dal relativo Certificato ufficiale d’iscrizione;
c) i cani la cui ascendenza di almeno tre generazioni sia documentata dall’iscrizione al Libro Italiano Riconosciuti (LIR) e che abbiano conseguito in Esposizione riconosciuta la qualifica di almeno Molto Buono (MB) in classe singola od il Certificato di Tipicità (CT) in classe LIR; e ciò ai sensi dell’art. 11 del presente regolamento;
d) i cani delle razze tipiche italiane, già iscritti nel LIR, se proclamati Campioni di Bellezza, acquistano il diritto di essere iscritti nel LOI.
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