Quote:
.....E ' stato scritto che il maso di proprietà della famiglia dista 70 metri dal luogo in cui hanno ammazzato il cane,....
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per chi vuole informarsi un pò..
http://www.provincia.grosseto.it/ter...1/caccia_5.htm
http://www.provincia.livorno.it/Poli...rio/indice.htm
http://www.progettogaia.it/dirittian...li/leggin1.htm
LEGGE 11 FEBBRAIO 1992, N. 157
Articolo 12, ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA
comma 3: È considerato altresì esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla.
comma 8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito di licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di cui lire 750 milioni per ogni persona danneggiata e lire 250 milioni per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di lire 100 milioni per morte o invalidità permanente. (.....ovviamente al solito dipende da quanto poi ti stimano e ti valutano...)
Articolo 21 DIVIETI
comma 1: è vietato a chiunque
lettera f)
sparare da distanza inferiore a
centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;