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Old 13-12-2005, 14:00   #23
AndyNET
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Default Ordinanza Ministero della Salute del 3.10.2005 - G.U. 2.12

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Originally Posted by AndyNET
Di seguito l'ultima ordinanza, in ordine cronologico riferita ai cani domestici, del Ministero della Salute emessa in data 3.10.2005 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 2.12.2005

Premessa: (by www.asaps.it)

L'ordinanza, del 3 ottobre 2005, ma pubblicata sulla gazzetta del 2 dicembre scorso, è stata emessa per l'incolumità pubblica da cani pericolosi.

In attesa dell’emanazione di una disciplina normativa organica in materia, sono vietati: l'addestramento inteso ad esaltare l'aggressività dei cani, l'addestramento inteso ad esaltare il rischio di maggiore aggressività di cani pitbull e di altri incroci o razze, qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività e la sottoposizione di cani a doping.

I proprietari e i detentori di cani hanno l'obbligo di applicare la museruola o il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico e quando vengono condotti nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto.

E’inoltre vietato acquistare, possedere o detenere cani di determinate razze ai delinquenti abituali, o per tendenza; a chi è sottoposto a misura di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale; a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni; a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per alcuni casi di reato; ai minori di 18 anni e agli interdetti e inabilitati per infermità.

Chiunque possegga o detenga alcune razze di cani, ha l'obbligo di stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni causati dal proprio cane contro terzi.

I proprietari e i detentori dei cani, che non intendono mantenere il possesso del proprio cane nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente ordinanza, debbono comunicarlo alle autorità veterinarie competenti del territorio al fine di ricercare con le amministrazioni comunali idonee soluzioni di affidamento dell'animale stesso.La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze armate, di Polizia, di Protezione civile, dei Vigili del fuoco.(08 dicembre 2005)

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MINISTERO DELLA SALUTE ORDINANZA 3 ottobre 2005 Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressività di cani. (GU n. 281 del 2-12-2005)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281;
Visto l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visti gli articoli 544-bis, 544-sexies e 727 del codice penale;
Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189;
Visti gli episodi di aggressione alle persone da parte di cani;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare, in attesa della emanazione di una disciplina normativa organica in materia, disposizioni cautelari a tutela della salute pubblica

ORDINA

Articolo 1.
1. Sono vietati:
a) l'addestramento inteso ad esaltare l'aggressività dei cani;
b) l'addestramento inteso ad esaltare il rischio di maggiore aggressività di cani pitbull e di altri incroci o razze di cui all'elenco allegato;
c) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività;
d) la sottoposizione di cani a doping, così come definito all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376..

Art. 2.
1. I proprietari e i detentori di cani, analogamente a quanto previsto dall'articolo 83, primo comma, lettere c) e d) del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, hanno l'obbligo di:
a) applicare la museruola o il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico;
b) applicare la museruola e il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto.
2. È vietato acquistare, possedere o detenere cani di cui all'articolo 1, comma 1, 1ettera b):
a) ai delinquenti abituali, o per tendenza;
b) a chi è sottoposto a misura di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;
c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;
d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui all'articolo 727, 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies del codice penale e, per quelli previsti dall'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189;
e) ai minori di 18 anni e agli interdetti e inabilitati per infermità.
3. Gli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati presso le scuole nazionali come cani guida.

Art. 3.
1. Chiunque possegga o detenga cani di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), ha l'obbligo di stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni causati dal proprio cane contro terzi.

Art. 4.
1. I proprietari e i detentori dei cani di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), che non intendono mantenere il possesso del proprio cane nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente ordinanza debbono interessare le autorità veterinarie competenti del territorio al fine di ricercare con le amministrazioni comunali idonee soluzioni di affidamento dell'animale stesso.
2. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze armate, di Polizia, di Protezione civile, dei Vigili del fuoco.
La presente ordinanza è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha efficacia per un anno a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, 3 ottobre 2005

Il Ministro: Storace

Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 2005 Ufficio controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 318.

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