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riko06
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Codice per la tutela degli animali d'affezione, la prevenzione ed il controllo del randagismo


Visti e considerati



CAPO I
PRINCIPI, FINALITA’ E DEFINIZIONI


Art. 1
(Principi e finalità)


1. Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali d’affezione riconoscendone lo status di esseri senzienti e il diritto al benessere rispettando le loro caratteristiche biologiche ed etologiche.
2. Lo Stato garantisce la tutela ed il benessere degli animali, favorisce la loro convivenza con gli esseri umani, garantisce il rispetto delle esigenze sanitarie ed ambientali, promuove la diffusione della cultura del possesso responsabile e disciplina il controllo delle popolazioni di animali, nonché la prevenzione e la lotta al randagismo.


Art. 2.
(Definizioni)


1. Ai sensi della presente legge si definiscono:

a) animale d’affezione: ogni animale tenuto o destinato ad essere tenuto dall’uomo per compagnia o affezione, senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili come quelli utilizzati nelle attività e nelle terapie assistite con gli animali;
b) responsabile di un animale d’affezione: il proprietario o il detentore;
c) attività economiche con animali d’affezione: qualsiasi attività di natura economica o commerciale quali canili, pensioni per animali, negozi di vendita di animali, attività di toelettatura, attività di educazione e di addestramento di cani, attività di allevamento e cessione a titolo oneroso di uno o più animali d’affezione;
d) allevamento di cani e gatti: la detenzione di cani e gatti, anche a fini commerciali, in numero pari o superiore a cinque fattrici o 30 cuccioli per anno;
e) cane randagio: cane vagante sul territorio, non identificato o non iscritto in anagrafe canina e comunque non riferibile ad un proprietario;
f) associazioni riconosciute: associazioni riconosciute in conformità alla legge 11 agosto 1991, n.266, Onlus o Enti morali aventi come finalità la protezione degli animali;
g) servizio veterinario ufficiale: il servizio veterinario dell’ azienda sanitaria locale competente per territorio;
h) canile e gattile sanitario: struttura sanitaria pubblica finalizzata alla custodia temporanea di cani e gatti randagi o vaganti recuperati o soccorsi sul territorio;
i) rifugio: struttura pubblica o privata, ivi compresi i parchi canili e gattili, finalizzata alla custodia di cani e gatti con la finalità prioritaria dell’adozione;
l) cane socializzato: quel cane che interagisce in modo equilibrato con i propri consimili e l’uomo;
m) anagrafe degli animali d’affezione: la registrazione degli identificativi elettronici e dei tatuaggi ancora presenti correlata con i dati anagrafici dell’animale e con i dati anagrafici del suo responsabile in un sistema informatizzato;
n) colonia felina: gruppo di gatti che vive abitualmente in un determinato territorio, da cui non può essere allontanato in modo permanente, posto sotto la tutela del Comune ed accudito da Associazioni riconosciute o da privati cittadini in base a specifici progetti.



CAPO II
COMPETENZE


Art. 3
(competenze del Ministero del lavoro, salute e politiche sociali)


1. Ai fini della presente Legge, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, nell’ambito della proprie competenze:

a) emana le linee guida e fissa i requisiti tecnici per la corretta applicazione della presente legge;
b) gestisce e implementa la Banca dati nazionale degli animali d’affezione;
c) promuove, anche attraverso campagne di informazione, la diffusione della conoscenza dei principi della presente legge, con particolare riferimento al possesso responsabile e alla corretta convivenza uomo animale;
d) determina con decreto ministeriale di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri di ripartizione del fondo di cui all’articolo 48 della presente legge;
e) ripartisce annualmente tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano le disponibilità del fondo di cui all’articolo 46 della presente legge secondo i criteri di cui alla lettera d);
f) verifica la corretta applicazione della presente legge con particolare riferimento alla utilizzazione dei fondi erogati di provenienza statale, anche attraverso audit e ispezioni;
g) esercita potere sostitutivo in caso di gravi inadempienze che comportino rischi per la salute pubblica e il benessere degli animali e nel caso in cui le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano non rispettino quanto previsto al successivo articolo 41;
h) determina annualmente la tariffa minima giornaliera pro capite idonea a garantire le condizioni di benessere per il mantenimento dei cani e gatti nei rifugi.


Art.4
(Competenze delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano)


1. Ai fini della presente legge, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, negli ambiti di rispettiva competenza:

a) gestiscono, attraverso la propria banca dati informatizzata, l’anagrafe degli animali d’affezione e garantiscono l’interoperatività della banca regionale con quella nazionale e con le altre banche regionali ;
b) istituiscono e gestiscono, attraverso la propria banca dati informatizzata, l’anagrafe felina per i gatti appartenenti alle colonie feline e per quelli detenuti a scopo di commercio;
c) redigono il piano regionale triennale degli interventi di controllo demografico della popolazione animale, di prevenzione del randagismo e di educazione sanitaria e zoofila di cui all’articolo 41 della presente legge;
d) garantiscono il coordinamento delle attività di competenza delle aziende sanitarie locali favorendo lo scambio di esperienze e la uniformità di applicazione della presente legge;
e) definiscono uno schema di convenzione per l’affidamento del servizio di rifugio da parte dei comuni singoli o associati secondo i criteri previsti dalla presente legge;
f) definiscono i criteri per il risanamento dei canili e gattili sanitari, e relativi oneri di gestione,nonché per la costruzione dei nuovi rifugi attenendosi ai requisiti fissati con il decreto di cui al successivo articolo 15 , comma 5 ;
g) provvedono ad identificare i casi di reimmissione transitoria sul territorio di cani randagi identificati e sterilizzati onde predisporre programmi che portino al superamento di tale condizione, previo parere e sotto la vigilanza del Servizio Veterinario ufficiale, garantendo le condizioni di sicurezza per gli animali e per le persone;
h) promuovono, tramite campagne informative e di comunicazione l’educazione, la sensibilizzazione, la conoscenza e il rispetto degli animali e adottano ed emanano buone prassi per incentivare e facilitare le adozioni avvalendosi anche della previsione delle prestazioni veterinarie gratuite di cui all’art.33;
i) erogano ai Comuni, alle Province e alle Comunità montane la quota parte del fondo previsto dalla presente legge, nonché fondi aggiuntivi a carico del bilancio regionale ai fini dell’applicazione della presente legge nell’ambito delle rispettive competenze, controllandone l’impiego;
l) L) promuovono, tramite campagne informative e di comunicazione l’educazione, la sensibilizzazione, la conoscenza e il rispetto degli animali e adottano ed emanano buone prassi per incentivare e facilitare le adozioni avvalendosi anche della previsione delle prestazioni veterinarie gratuite di cui all’art.33;
m) organizzano corsi di formazione rivolti anche alla valutazione comportamentale per i veterinari ufficiali e per il personale coinvolto nelle attività con animali d’affezione, nonché per i volontari delle associazioni per la protezione degli animali ivi incluse le guardie zoofile;
n) indennizzano gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti accertate da una commissione costituita dal servizio veterinario ufficiale e dal Comune;

2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano assegnano ai direttori generali delle aziende sanitarie locali l’obiettivo di provvedere, nell’ambito delle rispettive competenze, alla attuazione della presente legge, tenendone conto in sede di valutazione.

3. Le Regioni e Province Autonome, negli ambiti di rispettiva competenza, predispongono controlli sull’applicazione della presente Legge e sul rispetto delle leggi in materia di animali d’affezione in armonia con i criteri fissati a livello nazionale, compresi controlli di natura contabile, verificando la compatibilità della spesa con le finalità della legge, pubblicando e rendicontando, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali la distribuzione dei fondi, il loro utilizzo e gli obiettivi raggiunti.


Art. 5
(Competenze dei Sindaci e dei Comuni)


1. Ai fini della presente legge, il Sindaco:

a) e' responsabile degli animali d’affezione di cui all’art. 2, comma 1, lettere e), e l) presenti sul proprio territorio;
b) assicura, attraverso i servizi veterinari ufficiali, anche tramite apposite convenzioni con medici veterinari liberi professionisti in conformità all’Accordo collettivo nazionale di lavoro, con oneri a carico del Comune, il primo soccorso attivo sulle ventiquattro ore, con l’ausilio di ambulanze veterinarie;
c) si fa carico del Servizio di cattura con metodo etico coordinato e gestito dal Servizio Veterinario ufficiale.

2. I Comuni, singoli o associati, provvedono a:

a) realizzare ed adeguare ai parametri previsti dalla legislazione vigente, i canili e gattili sanitari e i rifugi, previo parere del servizio veterinario ufficiale;
b) gestire i canili e gattili sanitari tramite convenzioni con il competente servizio veterinario ufficiale avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni riconosciute;
c) identificare, registrare in anagrafe degli animali d’affezione e sterilizzare, avvalendosi del servizio veterinario ufficiale, i cani randagi rinvenuti e catturati sul territorio e quelli ospitati nei rifugi e i gatti delle colonie feline;
d) gestire i rifugi, direttamente o tramite convenzioni prioritariamente con le associazioni riconosciute;
e) implementare iniziative al fine di incentivare l’adozione dei cani anche attraverso l’affissione presso l’albo pretorio e altri spazi pubblici o apposite pagine sul proprio sito internet;
f) promuovere, in collaborazione con il servizio veterinario ufficiale e con l’Ordine dei medici veterinari, il controllo delle nascite degli animali d’affezione incentivando la pratica delle sterilizzazioni negli animali di proprietà;
g) rendere pubblici i resoconti di gestione dei cani randagi e vaganti, nonché i risultati delle verifiche effettuate ai sensi della presente legge;
h) identificare i casi di reimmissione transitoria sul territorio di cani randagi identificati e sterilizzati onde predisporre programmi che portino al superamento di tale condizione, previo parere e sotto la vigilanza del Servizio Veterinario ufficiale, garantendo le condizioni di sicurezza per gli animali e per le persone;
i) tutelare le colonie feline in collaborazione con i servizi veterinari ufficiali;
l) individuare, aree verdi ricreative adeguatamente attrezzate e recintate da destinare ai cani. Il numero e l’estensione di tali aree dovranno essere proporzionali al numero dei cani presenti sul territorio comunale e iscritti all’anagrafe canina;
m) garantire l’effettuazione di controlli sul rispetto delle disposizioni della presente Legge, dotando la propria polizia locale di dispositivi di lettura di microchip iso-compatibili;
n) assicurare il coordinamento delle varie attività di competenza individuandone il responsabile comunale per l’applicazione della presente legge con l’obiettivo di garantire e modulare coerentemente l’offerta dei servizi a livello territoriale;
o) promuovere corsi di informazione ed educazione in materia di etologia, zooantropologia, diritti degli animali, doveri del proprietario e salute veterinaria ed organizzare, congiuntamente con i servizi veterinari ufficiali e in collaborazione con l’ordine dei medici veterinari, gli istituti zooprofilattici sperimentali, le facoltà di medicina veterinaria, le associazioni veterinarie e le associazioni riconosciute percorsi formativi per proprietari di cani con rilascio di specifica attestazione denominato patentino;
p) attuare quanto previsto all’articolo 30 in materia di avvelenamenti.


Art. 6
(Competenze delle Aziende Sanitarie Locali)


1. Le aziende sanitarie locali, nel territorio di competenza, in attuazione degli interventi e delle attività sanitarie previste dalla presente legge, istituiscono, nell’ambito del servizio veterinario, un’apposita unità organizzativa dedicata all’applicazione della presente legge.

2. I servizi veterinari ufficiali provvedono, attraverso l’unità organizzativa di cui al comma 1:

a) alla gestione dell’anagrafe canina obbligatoria e di quella felina, ove prevista;
b) alla gestione del recupero dei cani randagi e vaganti, da effettuarsi mediante personale adeguatamente formato;
c) alla tutela e al censimento delle colonie feline in collaborazione con i comuni;
d) al controllo sanitario e agli intervento terapeutici necessari sugli animali custoditi nei canili e gattili sanitari;
e) alla sterilizzazione degli animali di cui alla lettera d), da effettuarsi prima dell’affidamento temporaneo o adozione o comunque entro due mesi dal trasferimento presso i rifugi;
f) al controllo sanitario e alla sterilizzazione dei gatti che vivono in stato di libertà;
g) alla valutazione dei cani morsicatori ai fini di stabilire il livello di rischio per l’incolumità delle persone e degli altri animali;
h) all’attività di vigilanza sui rifugi e su tutte le attività con animali d’affezione;
i) alla gestione del ritiro delle spoglie dei cani e dei gatti rinvenute sul territorio per il successivo smaltimento, ai sensi del Regolamento CE n. 1774/2002 con oneri a carico del comune nel caso si tratti di animali randagi;
l) alla vigilanza sulle strutture ed attività dei Servizi cimiteriali e di cremazione per animali d’affezione.

3. I servizi veterinari ufficiali per l’espletamento di talune funzioni, fatta esclusione per quelle di controllo o di vigilanza, possono stipulare convenzioni con medici veterinari libero professionisti in conformità all’Accordo collettivo nazionale di lavoro.


Art. 7
(Doveri e compiti del responsabile di animali d’affezione)


1. Il responsabile di un cane e quello dei gatti di cui all’art.4, comma 1, lettera b) della presente legge deve provvedere a far identificare l’animale mediante l’applicazione del microchip e a farlo registrare nell’anagrafe degli animali d’affezione, entro il secondo mese di vita, nei modi indicati al successivo art.8, comma1.

2. Il responsabile di un animale d’affezione è tenuto a garantire il benessere ed il controllo dell’animale.

3. Il responsabile di un animale d’affezione, ai fini della prevenzione del randagismo e dei danni o lesioni a persone, animali o cose deve adottare le seguenti misure:

a) acquisire un animale d’affezione assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore;
b) affidare l’animale d’affezione a persone in grado di gestirlo;
c) provvedere alla sua cura garantendo un adeguato riparo dalle intemperie e a fornirgli adeguate cure sanitarie, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici;
d) controllare l’attività riproduttiva del proprio animale in maniera consapevole, garantendo il benessere dei riproduttori e della cucciolata.

4. Il responsabile di un cane deve inoltre adottare le seguenti misure:

a) utilizzare sempre il guinzaglio, ad una misura non superiore ad un metro e cinquanta, durante la conduzione dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai Comuni di cui all’art.5, comma 2, lettera j);
b) portare con sé una museruola, da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;
c) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive;
d) in caso di manifestazioni di un comportamento pericoloso per l’incolumità delle persone e degli altri cani consultare un medico veterinario esperto in comportamento canino, secondo i parametri fissati dalla Federazione nazionale degli ordini dei veterinari;
e) adottare ogni possibile precauzione per prevenire l’aggressione di persone od animali e impedirne la fuga;
f) prevenire con la sterilizzazione la nascita di cuccioli ai quali non si possa garantire quanto previsto al comma 3, lettera c);
g) controllare lo stato di salute dell’animale e provvedere, quando necessario, alle cure medico veterinarie;
h) raccogliere le feci del cane in ambito urbano e avere con sé sacchetti o altri strumenti idonei alla raccolta delle stesse.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 lettere a), b) e h) non si applicano ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili e ai cani in dotazione alle Forze armate, di Polizia, di Protezione civile e dei Vigili del Fuoco, ai cani a guardia e a conduzione delle greggi e ad altre tipologie di cani individuate con proprio atto dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dai Comuni.

6. E’ vietato allontanare i cuccioli di cane dalla madre prima dei due mesi di vita, fatta eccezione nel caso di decesso della madre o in caso pericolo per la salute dei cuccioli o della madre, certificati da un medico veterinario.

7. E' vietata la vendita di cani di età inferiore ai due mesi, nonché di cani e gatti non identificati e registrati in conformità alla presente legge.

8. Il responsabile che ha la titolarità di un animale d’affezione iscritto all’anagrafe in caso di cessione deve darne comunicazione al servizio veterinario ufficiale, fornendone copia al nuovo responsabile. Colui che riceve l’animale deve ottemperare alla registrazione prevista al comma 1, entro il termine di 15 giorni.

9. In caso di smarrimento di un animale d’affezione il responsabile è tenuto, entro il termine di 3 giorni, a darne comunicazione al servizio veterinario ufficiale fornendo tutti i dati utili per il ritrovamento.


CONTINUA
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Art. 8


(Gestione anagrafe regionale degli animali d’affezione)


1. I cani ed i gatti di cui all’art. 4, comma 1, lettera b) della presente legge, devono essere identificati in maniera univoca mediante inoculazione sottocutanea di un microchip e contestualmente iscritti nell’ anagrafe degli animali d’affezione.

2. L'adempimento di cui al comma 1 del presente articolo, quale atto medico veterinario,deve essere effettuato dal servizio veterinario ufficiale o dai veterinari libero professionisti che hanno fatto richiesta di accesso diretto all'anagrafe degli animali d’affezione, secondo le modalità predefinite dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

3. Il veterinario ufficiale o libero professionista che provvede all'applicazione del microchip rilascia un certificato di iscrizione in anagrafe che accompagna l’animale in tutti i trasferimenti di proprietà.

4. I veterinari liberi professionisti nell’espletamento della loro attività professionale, devono verificare la presenza dell’identificativo con l’apposito lettore e, nel caso di mancanza o di illeggibilità dello stesso, devono informare il responsabile dell’animale degli obblighi di legge.


Art 9


(Obblighi per produttori e distributori di microchip)


1. I produttori ed i distributori di microchip per l’identificazione degli animali d’affezione devono presentare domanda di registrazione per la produzione e la commercializzazione dei microchip al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali che assegna loro la specifica serie numerica di codici identificativi.

2. I produttori e distributori di cui al comma 1 garantiscono la rintracciabilità dei lotti di microchip venduti.


Art. 10


(Soccorso di animali)


1. Chiunque rinvenga animali d’affezione feriti è tenuto a darne segnalazione al servizio di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b, al fine di consentirne il soccorso.

2. Nel caso di animale ferito riconducibile ad un responsabile le spese del soccorso sono a carico di quest’ultimo.


Art. 11


(Decesso ed eutanasia)


1. Il responsabile dell’animale d’affezione, in caso di decesso dell’animale, è tenuto a segnalarlo, entro 7 giorni dall’evento, al servizio veterinario ufficiale, anche tramite il veterinario libero professionista che ha accesso all’anagrafe, ai fini della cancellazione dall’anagrafe canina.

2. Gli animali d’affezione, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 86, 87 e 91 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni, possono essere soppressi solamente da un medico veterinario, con farmaci ad azione eutanasica, previa anestesia profonda nei casi di:

a) animale gravemente malato e sofferente con prognosi infausta certificata da un medico veterinario;
b) cane dichiarato a rischio elevato per l’incolumità pubblica previa certificazione emessa dal medico veterinario responsabile dell’unità operativa di cui all’art. 6, comma 1, a cura della quale vengono effettuate l’osservazione e la valutazione comportamentale. Il certificato deve riportare tutte le fasi di valutazione del cane e la diagnosi conclusiva che attesti la necessità di tale decisione.



CAPO III


PREVENZIONE DELLE MORSICATURE E AGGRESSIONI E INCOLUMITA’ PUBBLICA



Art 12


(Attività di prevenzione e controllo)

1. Con decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali è istituita, presso la Direzione Generale della sanità animale e del farmaco veterinario, la Commissione nazionale per la prevenzione delle morsicature con il compito di valutare gli episodi gravi di morsicatura e i dati riguardanti tutte le morsicature.

2. La Commissione di cui al comma 1 è composta da almeno un medico veterinario designato dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, da un medico veterinario designato dagli Istituti zooprofilattici sperimentali, un medico veterinario comportamentalista designato dalla Federazione nazionale degli ordini veterinari italiani, uno specialista in epidemiologia, un medico veterinario in rappresentanza delle associazioni riconosciute.

3. Le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie locali , nell’esercizio delle rispettive competenze, di cui agli articoli 4 e 6, garantiscono la prevenzione ed il controllo delle morsicature e trasmettono i relativi dati alla Commissione nazionale di cui al comma 1.


Art. 13


(Formazione)


1. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano attivano corsi di formazione per i medici veterinari del servizio sanitario nazionale in materia di valutazione dei cani morsicatori al fine di stabilire il livello di rischio degli stessi per l’incolumità delle persone e degli altri animali;

2. I criteri e i parametri per la valutazione e classificazione del rischio dei cani morsicatori sono indicati con decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, da emanarsi entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

3. Le aziende sanitarie locali provvedono alla formazione dei veterinari ufficiali in materia di comportamento canino.


Art. 14


(Percorso di valutazione e intervento terapeutico comportamentale)


1. Fatte salve le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n. 320, le morsicature e le aggressioni di cani devono essere segnalate al servizio veterinario ufficiale.

2. Il servizio veterinario ufficiale sottopone a controllo i cani responsabili di morsicature o aggressioni e, nel caso di rilevazione di rischio elevato, in base alla gravità delle lesioni o dei danni provocati a persone, animali o cose, stabilisce le misure di prevenzione e la necessità di un intervento terapeutico comportamentale anche avvalendosi di medici veterinari esperti in comportamento animale, con spese a carico del responsabile dell’animale.

3. Il servizio veterinario ufficiale, al termine dell’intervento terapeutico comportamentale e della relative risultanze, conferma, revoca o modifica le prescrizioni inizialmente impartite.

4. Il Sindaco, qualora il servizio veterinario ufficiale accerti l’incapacità di gestione del cane da parte del responsabile, adotta un provvedimento di sequestro.

5. Il responsabile dell’animale ha la facoltà di rinunciare temporaneamente a scopo terapeutico alla custodia del cane dichiarato a rischio elevato ed è obbligato a sostenere le spese di mantenimento e dell’intervento terapeutico comportamentale, sino al momento di un’eventuale trasferimento di proprietà.

6. Il responsabile di un cane che viene dichiarato a rischio elevato, può rinunciare alla proprietà dell’animale che viene affidato ad apposite strutture gestite da associazioni riconosciute che garantiscano l’incolumità a persone ed altri animali nonché le condizioni di benessere e recupero del soggetto.

7. I servizi veterinari ufficiali devono tenere un registro aggiornato dei cani identificati a rischio elevato.




CONTINUA
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CAPO IV


STRUTTURE DI RICOVERO



Art. 15


(Canili e gattili sanitari)


1. I canili e gattili sanitari così come definiti dall’art. 2 , comma 1, lettera i) devono provvedere, prima dell’eventuale affidamento o trasferimento degli animali a:

a) le cure e le terapie necessarie, ivi inclusi eventuali interventi chirurgici;
b) la verifica della presenza dell’identificativo degli animali smarriti nonché la comunicazione al legittimo proprietario del ritrovamento dell’animale, entro e non oltre tre giorni dall’evento , al fine della riconsegna;
c) l’applicazione del microchip e la registrazione in anagrafe degli animali randagi;
d) gli interventi di sterilizzazione sugli animali di cui alla lettera c) ai fini del controllo della popolazione canina e felina.

2. Gli animali non reclamati entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data dell’ingresso nel canile o gattile sanitario, possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento, ad associazioni riconosciute o a canili e gattili rifugio.

3. Gli animali nei canili e gattili sanitari devono rimanere per il tempo necessario agli adempimenti previsti al comma 1, comunque non oltre 60 giorni, ed essere poi trasferiti nei rifugi per l’affidamento e l’adozione.

4. I canili e i gattili sanitari hanno funzione di osservatorio epidemiologico delle malattie a carattere zoonosico e proprie delle specie ricoverate.

5. Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali con proprio decreto, da adottarsi entro il termine di 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, stabilisce i requisiti tecnico-strutturali e gestionali dei canili e gattili sanitari e dei rifugi.

6. Chiunque rinvenga animali randagi o vaganti è tenuto a comunicarlo tempestivamente al servizio di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b) o agli organi di pubblica sicurezza.


Art. 16


(Rifugi)


1. I rifugi hanno come finalità la cessione in adozione e si caratterizzano quali strutture deputate a:

a) ospitare gli animali provenienti dal canile o dal gattile sanitario e gli animali sottoposti a provvedimenti amministrativi o giudiziari o quelli i cui proprietari non possono, temporaneamente o definitivamente, assolvere agli obblighi di cura per motivi di salute certificati, per ricovero ospedaliero, per decesso ovvero per misure di restrizione della libertà personale non superiore ai 60 giorni, garantendone il benessere fisiologico ed etologico per favorirne il recupero, il reinserimento e l’affidamento;
b) incentivare e favorire le adozioni degli animali ospitati, fornendo ai cittadini le opportune informazioni;
c) organizzare visite guidate all’interno delle strutture per agevolare l’incontro tra il cittadino e gli animali ospitati in attesa di affidamento;
d) migliorare il benessere e la socializzazione degli animali ospitati tramite accordi con il volontariato e prevedendo la presenza di associazioni riconosciute.

2. I rifugi, pubblici o convenzionati con amministrazioni pubbliche, per favorire le adozioni degli animali detenuti devono pubblicizzare le attività e i servizi erogati e devono consentire l'ingresso al pubblico almeno tre giorni alla settimana, di cui uno festivo o prefestivo, per almeno quattro ore al giorno. L’orario di apertura al pubblico deve essere comunicato agli enti proprietari degli animali detenuti e alla azienda sanitaria locale nonché essere visibile all’ingresso della struttura.

3. I rifugi devono essere in possesso di autorizzazione sanitaria e devono avvalersi di un medico veterinario responsabile.

4. I requisiti tecnico-strutturali e quelli gestionali dei rifugi sono stabili con il decreto di cui all’art. 15, comma 5 .


Art. 17


(Nuove norme in materia di ricovero di animali d’affezione)


1. I Comuni, nelle procedure di affidamento del servizio di mantenimento e gestione di animali d’affezione, tenuto conto della natura di esseri senzienti degli animali stessi, devono garantire livelli essenziali per la loro tutela e benessere. In particolare deve essere assicurato che:

a) la struttura individuata corrisponda ai requisiti tecnico-strutturali e gestionali previsti dalla presente legge;
b) sia evitato lo stress agli animali dovuto a trasporti su lunga distanza;
c) avvenga la rapida restituzione dell’animale, da parte della struttura di cui alla lettera a) al proprietario;
d) nella struttura individuata siano poste in essere attività che incentivino le adozioni.

2. I Comuni, nell’affidamento del servizio, sono tenuti a dare priorità alle strutture che:

a) comportino minimi spostamenti degli animali preferendo, ove possibile, strutture sul proprio territorio provinciale o regionale;
b) siano gestite o si avvalgano di servizi prestati da associazioni riconosciute.


Art. 18


(verifiche e controlli)


1. Il Sindaco del Comune rimane responsabile dei cani prelevati sul proprio territorio collocati in strutture site in altri Comuni e Regioni e Province autonome e deve:
a. informare del trasferimento dei cani il servizio veterinario ufficiale per la verifica sulla condizioni sanitarie e di benessere degli animali all’arrivo;
b. effettuare verifiche periodiche sullo stato di salute e benessere degli animali non meno di una volta l’anno.


Art. 19


(Impiego di cibo residuo per animali)


1. Le associazioni animaliste riconosciute possono rivolgersi alle mense di amministrazioni pubbliche e a quelle di aziende private per il prelievo di residui alimentari ed eccedenze derivanti dalla preparazione di qualsiasi tipo di cibo solido, cotto o crudo, non entrato nel circuito distributivo di somministrazione, da destinare esclusivamente all’alimentazione delle colonie feline, degli animali dei rifugi , dandone comunicazione al servizio veterinario ufficiale.

2. I privati cittadini che accudiscono colonie feline possono avvalersi della facoltà di cui al comma 1 e alle stesse condizioni, nel rispetto delle norme d’igiene pubblica, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove gli animali sono alimentati.


CONTINUA
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CAPO V
ATTIVITA’ CON ANIMALI D’AFFEZIONE


Art. 20
(Autorizzazione delle attività)

1. Le attività con animali d’affezione, come definite all’articolo 2, comma 1, lettera c), sono autorizzate dal Sindaco del Comune in cui l'attività si svolge, previo parere favorevole da parte del servizio veterinario ufficiale, ai sensi dell’art. 24 del Regolamento di Polizia veterinaria, approvato con Decreto del Presidente della repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

2. Il servizio veterinario ufficiale, nella fase istruttoria per il rilascio dell’autorizzazione sanitaria di cui al comma 1, accerta che i ricoveri e le aree destinate agli animali posseggono i requisiti igienico-sanitari, tecnici e gestionali, ivi compresa la custodia anche durante le ore notturne da parte di personale qualificato, necessari ai fini della tutela del benessere animale, stabiliti con il decreto di cui all’articolo 15, comma 5.

3. L’autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata previa partecipazione del richiedente ai corsi di formazione professionale ,comprensivi di tirocinio pratico di almeno tre mesi, di cui al comma 4 del presente articolo. Nella autorizzazione sono indicate le quantità per singola specie detenibili contemporaneamente all’interno delle aree riservate all’attività.

4. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, avvalendosi anche delle associazioni di volontari e di categoria, organizzano corsi di formazione professionale al fine di assicurare la conoscenza da parte del richiedente delle nozioni riguardanti benessere animale, zoologia, etologia e, zooantropologia, tecniche di allevamento, norme igienico sanitarie e cura degli animali oggetto della domanda di autorizzazione. Tali corsi si concludono con un esame finale sulle competenze teoriche e pratiche acquisite.

5. Il tirocinio specifico di cui al comma 3, è organizzato con la collaborazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative che rendono noto l’elenco degli associati esperti presso i quali può essere svolto il tirocinio pratico.

6. I comuni rendono accessibile ai cittadini l’elenco delle attività con animali da compagnia autorizzate, presenti sul proprio territorio e ne curano l’aggiornamento.

7. I titolari delle attività con animali d’affezione sono tenuti ad individuare un medico veterinario di riferimento.

8. I titolari della attività di allevamento o commercio, entro 10 giorni dall’avvenuta cessazione dell’attività, devono dare comunicazione dell’evento al servizio veterinario ufficiale, unitamente all’elenco degli animali invenduti con l’indicazione della loro destinazione.

9. Le attività di cui al presente articolo, già autorizzate all’entrata in vigore della presente legge, devono conformarsi ai requisiti prescritti, entro il termine di 18 mesi e il servizio veterinario ufficiale può, anche sulla base dei risultati delle attività di controllo e vigilanza effettuate, riconoscere valida l’esperienza acquisita ai fini del possesso dei requisiti di formazione.

Art.21
(Obblighi per la detenzione per finalità economiche e divieti)

1. Il titolare di attività con animali d’affezione, ad eccezione di quelle di toelettatura , di educazione ed addestramento di cani, deve tenere, nel luogo dove l’attività viene svolta, un registro di carico e scarico degli animali che deve essere aggiornato contestualmente ad ogni carico e scarico, corredato della documentazione sanitaria, vidimato dal servizio veterinario ufficiale. Il registro è conservato, presso la struttura stessa, per 5 anni ed esibito a richiesta del servizio veterinario ufficiale per i controlli.

2. E’ vietato acquistare o accettare in conto vendita animali provenienti da privati, o comunque da allevamenti o rivenditori non autorizzati ai sensi della presente legge, nonché vendere o porre in vendita animali non regolarmente identificati e registrati nelle anagrafi.

3. E’ vietata la vendita ambulante o itinerante di animali d’affezione.

4. Gli animali detenuti per lo svolgimento delle attività di cui all’art.20, comma 1, devono essere mantenuti nel rispetto dei requisiti fissati con il decreto di cui all’articolo 15, comma 5.

Art. 22
(Fiere , mostre e manifestazioni con l’utilizzo di animali)

1. Le mostre di animali, le esposizioni, i concorsi, le prove e le gare, le fiere e le manifestazioni itineranti che prevedono la presenza di animali d’affezione possono svolgersi solo previa acquisizione del nulla osta rilasciato dal servizio veterinario ufficiale a seguito dell’accertamento delle condizioni igienico-sanitarie e dei requisiti tecnici necessari ai fini della tutela del benessere animale.

2. E’vietato l’impiego di animali d’ affezione, come richiamo del pubblico per esercizi commerciali, mostre e circhi nonché di animali in spettacoli ambulanti o di strada ovvero per la pratica dell’accattonaggio.

3. E’ vietato offrire animali in premio, omaggio o vincita in ogni manifestazione pubblica e privata.

4. I cani e gatti partecipanti agli eventi di cui al comma 1, devono essere di età non inferiore ai 6 mesi.

5. I cani e i gatti di cui al comma 4 devono essere provvisti di certificazione medico veterinaria di buona salute riportante la copertura vaccinale e i trattamenti contro endo ed ectoparassiti.

Art. 23
( Produzioni radiotelevisive e cinematografiche)

1. Gli animali impiegati in spettacoli televisivi, produzioni cinematografiche e pubblicità , fatte salve le altre norme vigenti, devono:

a) essere sottoposti, entro le 48 ore precedenti la prestazione, a preventiva visita di un medico veterinario che certifichi lo stato di buona salute e la compatibilità della prestazione richiesta con le caratteristiche fisiche ed etologiche dell’animale e della specie;
b) godere di adeguati periodi di riposo e di condizioni di detenzione e gestione compatibili con il loro benessere;
c) essere esclusi da scene pericolose per la loro incolumità.

2. Durante le attività di cui al comma 1 deve essere presente un medico veterinario in possesso di conoscenze e competenze adeguate relativamente alla specie animale impiegata sul set. L’Ordine dei medici veterinari può fornire indicazioni in merito ai nominativi dei veterinari che, tra i propri iscritti, abbiano le suddette competenze. Le spese sono a carico della produzione radio televisiva o cinematografica.

3. E’ vietato l’impiego di anestetici o sedativi al fine dello svolgimento delle attività di cui al presente articolo.

Art. 24
(Trasporto)

1. Fatte salve le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004, il trasporto degli animali d’affezione, da chiunque effettuato e per qualunque motivo, deve avvenire nel rispetto delle esigenze fisiologiche ed etologiche della specie e del codice della strada, evitando ogni sofferenza.

2. Nei trasporti con finalità non commerciali i mezzi di trasporto devono essere:

a) identificabili dall’esterno mediante un contrassegno indicante la presenza di animali a bordo se superano il numero di tre;
b) tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni e consentire altresì l'ispezione e la cura degli stessi;
c) adeguati alle condizioni di trasporto e alle specie animali trasportate per quanto concerne lo spazio disponibile e il microclima.

3. Per i viaggi superiori alle 8 ore devono essere garantiti agli animali adeguati periodi di riposo in luoghi idonei.

4. E’ vietato trasportare cani, gatti e animali d’affezione nel bagagliaio dell’autovettura quando esso non faccia parte dell’abitacolo, nonché in carrello appendice.

5. Sui mezzi di trasporto pubblico è consentito il trasporto di animali d’affezione. I cani devono avere il guinzaglio e la disponibilità di museruola da applicare se necessario, fatto salvo quanto stabilito all’articolo 7, comma 4 ; tutti gli altri animali debbono viaggiare all'interno di trasportini idonei alla specie.

Art.25
(Cimiteri per animali d’affezione e servizi di cremazione)

1. I Comuni singoli o associati istituiscono cimiteri e servizi di cremazione per animali d’affezione.

2. La realizzazione di cimiteri per animali d’affezione nonché di servizi di cremazione singola è subordinata ad autorizzazione sanitaria rilasciata dal Sindaco, su parere del servizio veterinario ufficiale e degli altri servizi competenti in materia ambientale.

3. Le procedure delle attività di cui al comma 1 ed i relativi controlli devono garantire ai cittadini la sepoltura delle spoglie e , nel caso di cremazione, la restituzione delle ceneri del proprio animale.

4. I costi relativi alle attività di cui ai commi precedenti sono a carico dei proprietari degli animali.

5. Le tariffe dei servizi cimiteriali e di cremazione sono determinate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano nell’ambito dei territori di rispettiva competenza.


CONTINUA
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CAPO VI
MISURE GENERALI DI TUTELA


Art. 26
(Divieti)

1. Allo scopo di garantire la tutela della salute, l’incolumità pubblica ed il benessere degli animali è vietato:

a) detenere gli animali in condizioni di isolamento, che rendano impossibile al detentore il controllo quotidiano del loro stato di benessere psico-fisico e privarli dei necessari contatti sociali;
b) lasciare incustodito in luogo pubblico o aperto al pubblico il cane di cui si è responsabile o non adottare tutte le misure adeguate ad impedirne la fuga o a garantirne il controllo;
c) addestrare cani al fine di esaltarne l’aggressività ed effettuare qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di esaltarne l’aggressività nonché addestrare all’attacco e difesa, fatto salvo il caso di cani delle Forze armate e della polizia;
d) detenere, cedere a qualsiasi titolo ed utilizzare collari elettrici o altri strumenti atti a determinare scosse o impulsi elettrici e i collari a punta;
e) detenere animali costantemente legati a catena in modo da impedirne il libero movimento. La temporanea detenzione a catena non deve costituire pericolo per l’incolumità del cane e non deve provocare lesioni fisiche allo stesso ed è sotto totale responsabilità civile e penale del proprietario; non può protrarsi per più di otto ore al giorno e la lunghezza della catena deve consentire al cane di ripararsi sotto una zona coperta sia in estate che in inverno, accucciasi a terra e raggiungere la cuccia, il cibo e l’acqua;
f) molestare, catturare o allontanare i gatti dal loro habitat naturale, fatte salve le attività sanitarie e le adozioni previste dalla presente legge;
g) detenere i gatti nei trasportini o in gabbie di dimensioni e caratteristiche tali da non consentire i movimenti e le normali manifestazioni etologiche, tranne che per il periodo strettamente necessario per il trasporto o la degenza;
h) sottoporre gli animali d’affezione ad interventi chirurgici destinati a modificarne l’aspetto, o finalizzati ad altri scopi non curativi, in particolare il taglio delle orecchie, il taglio della coda, la recisione delle corde vocali e l’asportazione delle unghie;
i) commercializzare, introdurre nel territorio nazionale ed esporre in fiere, mostre e gare di lavoro, cani e gatti con le mutilazioni di cui alla lettera h);
l) importare e introdurre da stati membri dell’Unione Europea cani di età inferiore ai tre mesi e ventuno giorni ovvero senza l’eruzione completa di tutti i denti incisivi permanenti;
m) sottoporre i cani a doping, così come definito all’articolo 1, comma 2 e 3 della legge 14 dicembre 2000 n.376;
n) manomettere o alterare i dispositivi di identificazione elettronica (microchip).

2. Gli interventi chirurgici di cui al comma 1, lettera h) sono consentiti solo con finalità curative e con modalità conservative certificate da un medico veterinario. Tale certificato deve accompagnare l’animale e deve essere presentato ogni qualvolta richiesto dalle autorità competenti.

3. E’ fatto divieto di addestrare animali d’affezione ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica o psichica, in ambienti inadatti che impediscano all’animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.


CONTINUA
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CAPO VII
MISURE SPECIALI DI TUTELA PER GLI AVVELENAMENTI


Art.27
(Divieti e adempimenti)

1. Ai fini della tutela della salute pubblica, della salvaguardia e dell’incolumità delle persone, degli animali e dell’ambiente è vietato a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive, compresi vetri, plastiche e metalli; sono vietate, inoltre, la detenzione, l’utilizzo e l’abbandono di qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce.

2. Il responsabile dell’ animale deceduto a causa di esche o bocconi avvelenati deve darne segnalazione alle autorità competenti.

3. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, eseguite da ditte specializzate, debbono essere effettuate utilizzando contenitori che consentano l’accesso solo agli animali bersaglio o comunque con modalità tali da non nuocere in alcun modo le persone e le altre specie animali e pubblicizzate dalle stesse ditte, tramite avvisi esposti nelle zone interessate con almeno 4 giorni lavorativi d’anticipo. La tabellazione dovrà contenere l’indicazione della presenza del veleno, gli elementi identificativi del responsabile del trattamento, la durata del trattamento e le sostanze utilizzate. Al termine delle operazioni il responsabile della ditta specializzata deve provvedere alla bonifica del sito mediante il ritiro delle esche non utilizzate e delle spoglie dei ratti o altri animali infestanti.

Art. 28
(Compiti del medico veterinario)

1. Il medico veterinario che, sulla base di una sintomatologia conclamata, emette diagnosi di sospetto di avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica, deve darne immediata comunicazione al Sindaco e al servizio veterinario ufficiale.

2. In caso di decesso dell’animale il medico veterinario deve inviare le spoglie e ogni altro campione utile all’identificazione del veleno o della sostanza che ne ha provocato la morte all’istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio, accompagnati dal referto anamnestico al fine di indirizzare la ricerca analitica. L’invio di spoglie di animali deceduti per avvelenamento e degli eventuali campioni prelevati, avviene per il tramite delle aziende sanitarie locali per il territorio o delle ditte convenzionate con le predette aziende.

3. Il medico veterinario, a seguito di episodi ripetuti ascrivibili alle stesse circostanze di avvelenamento già confermati dall’istituto zooprofilattico sperimentale, può emettere diagnosi autonoma senza l’ausilio di ulteriori analisi di laboratorio.


Art. 29
(Istituti zooprofilattici sperimentali)

1. Gli istituti zooprofilattici sperimentali sottopongono a necroscopia l’animale ed effettuano le opportune analisi sui campioni pervenuti o prelevati in sede necroscopica.

2. Gli istituti di cui al comma 1, devono eseguire le analisi entro trenta giorni dall’arrivo del campione e comunicarne gli esiti al medico veterinario che lo ha inviato, al servizio veterinario ufficiale e, qualora positivo, all’Autorità giudiziaria.


Art. 30
(Compiti del Sindaco)

1. Il Sindaco, a seguito della segnalazione di cui all’articolo 28, comma 1, deve dare immediate disposizioni per l’apertura di una indagine, da effettuare in collaborazione con le altre Autorità competenti.

2. Il Sindaco, qualora venga accertata la violazione dell’articolo 27, comma 1, provvede ad attivare tutte le iniziative necessarie alla bonifica dell’area interessata.

3. Il Sindaco, entro 48 ore dall’accertamento della violazione di cui all’articolo 27, comma 1, provvede, in particolare, ad individuare le modalità di bonifica del terreno e del luogo interessato dall’avvelenamento, prevedendone la segnalazione con apposita cartellonistica, nonché ad intensificare i controlli da parte delle autorità preposte.

Art. 31
(Attività della Prefettura)

1. Per garantire una uniforme applicazione delle attività previste dal presente Capo VI è attivato, presso ciascuna Prefettura, un “Tavolo di coordinamento” per la gestione degli interventi da effettuare e per il monitoraggio del fenomeno.

2. Il Tavolo di cui al comma 1 del presente articolo, coordinato dal Prefetto o da un suo rappresentante, è composto dai Sindaci delle aree interessate, da un rappresentante rispettivamente della Provincia, dei servizi veterinari ufficiali, del Corpo Forestale dello Stato, dell’istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio, delle guardie zoofile, delle Forze di Polizia locali e da un veterinario libero professionista individuato dall’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia.

Art. 32
(Obblighi per i produttori)

1. I produttori di presidi medico-chirurgici, di fitosanitari e di sostanze pericolose appartenenti alle categorie dei topicidi, ratticidi, lumachicidi ad uso domestico, civile ed agricolo devono aggiungere al prodotto una sostanza amaricante che lo renda sgradevole ai bambini e agli animali non bersaglio. Nel caso di rodenticidi per uso civile deve essere previsto un contenitore con accesso solo all’animale bersaglio.

2. Nell’etichetta dei prodotti di cui al comma 1 debbono essere indicate le modalità d’uso e di smaltimento del prodotto stesso, di eventuali residui e degli animali infestanti morti rinvenuti nell’ambiente, inoltre deve essere riportata in maniera chiara e leggibile che si tratta di un prodotto tossico altamente pericoloso per le persone e per gli animali.

3. I produttori ed i distributori dei prodotti di cui al comma 1 devono garantirne la tracciabilità sino all’acquirente finale.


CONTINUA
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