Originally Posted by Jal
a parte i problemi pratici di convivenza, legalmente sei tu che li quereli se rompono se....
c'è un regolamento condominiale che ne vieta la presenza?
se si, è stato votato a maggioranza o all'unanimità da TUTTI i condomini?
nel secondo caso è teoricamente vincolante e ti ci vuole un legale e comunque la spunti...
nel primo caso o se non è previsto nessun divieto si attaccano anzi...
ti copio e incollo qui alcune cose che avevo messo da parte..
- Sentenza Corte di Cassazione (sez. 1 penale) n.1109 del 9 dicembre 1999 sentenza del 24/3/1972 n. 899 della Sezione II della Corte di Cassazione testualmente recita: "È inesistente il divieto giuridico di tenere cani in condominio. Il regolamento condominiale che contenga una norma contraria è limitativo del diritto di proprietà, quindi giuridicamente nullo. L'assemblea condominale non può deliberarlo."
- due sentenze emesse da un Pretore di Torino e da uno di Milano i quali hanno assolto dalle loro presunte colpe due proprietari di cani ed in entrambi i casi hanno condannato i proprietari degli stabili alle spese giuridiche, sentenziando inoltre che: "i cani e gli altri animali domestici fanno parte delle affettività familiari."
- "Nessuna norma può vietare il possesso di un animale cosiddetto di affezione (cane o gatto), pur in presenza di regolamenti che contemplino tale divieto; la Corte di Cassazione ha infatti stabilito, con diverse sentenze (n. 5078 del 30.10.1979 - n. 5769 del 6.12.1978 - n. 832 del 5.2.1980, ecc.), che tali regolamenti sono nulli in quanto limitativi della libertà personale dell'individuo, cioè anticostituzionali."
- Sentenza della Cassazione n.1394 del 6/3/2000:
se il cane abbaia non è disturbo della quiete.
Se il cane non disturba una pluralità di persone ma solo il vicino "il fatto non sussiste".
Perché vi sia reato "è necessario che i rumori siano obiettivamente idonei ad incidere negativamente sulla tranquillità di un numero indeterminato di persone"
- Sentenza del Tribunale di Piacenza sez. II 10/4/1990:
"La detenzione di animali in un condominio, essendo la suddetta facoltà una esplicazione del diritto dominicale, può essere vietato solo se il proprietario dell'immobile si sia contrattualmente obbligato a non detenere animali nel proprio appartamento, non potendo un regolamento condominiale di tipo non contrattuale, quand'anche approvato a maggioranza, stabilire limiti (oneri reali e servitù) ai diritti ed ai poteri dei condomini sulla loro proprietà esclusiva, salvo [...] pertanto, in mancanza di un regolamento contrattuale che vieti al singolo condomino di detenere animali nell'immobile di sua esclusiva proprietà, la legittimità di tale detenzione deve essere accertata alla luce dei citeri che presiedono la valutazione della tollerabilità delle immissioni..."
La Corte di Cassazione (sezione 1 penale) con sentenza n. 1109 del 9/12/99, che fa giurisprudenza e può essere citata come precedente, ha annullato una sentenza con la quale la Corte d’Appello di Bologna determinava in lire 300mila lire di ammenda e 3 milioni di risarcimento danni la pena ad un signore “perché non impedendo gli strepiti e l’abbaiare di un cane detenuto presso la propria abitazione, disturbava il riposo e le occupazioni delle persone dimoranti nei pressi”.
La Corte di Cassazione ha stabilito che “è necessario per la configurabilità della contravvenzione di cui all’articolo 659 I comma del Codice Penale (disturbo alla quiete pubblica n.d.r.) che i lamentati rumori abbiano attitudine a propagarsi ed a costituire quindi un disturbo per una potenziale pluralità di persone, ancorché non tutte siano state poi disturbate (…) è necessario che i rumori siano obiettivamente idonei ad incidere negativamente sulla tranquillità di un numero indeterminato di persone (…) tale situazione non ricorre nel caso di specie poiché l’abbaiare del cane dell’imputato ha recato disturbo soltanto ai vicini di casa, né altrimenti poteva essere, trattandosi di abitazione, secondo le testimonianze assunte (…) il comportamento omissivo dell’imputato (che non è intervenuto prontamente per far cessare i continui latrati n.d.r.) integra tutt’al piu’ un mero illecito civile (…) annulla quindi sena rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste”.
in pratica devi dichiarare guerra al condominio ma hai la legge dalla tua parte...
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