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Old 11-12-2009, 13:01   #1
riko06
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Codice per la tutela degli animali d'affezione, la prevenzione ed il controllo del randagismo


Visti e considerati



CAPO I
PRINCIPI, FINALITA’ E DEFINIZIONI


Art. 1
(Principi e finalità)


1. Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali d’affezione riconoscendone lo status di esseri senzienti e il diritto al benessere rispettando le loro caratteristiche biologiche ed etologiche.
2. Lo Stato garantisce la tutela ed il benessere degli animali, favorisce la loro convivenza con gli esseri umani, garantisce il rispetto delle esigenze sanitarie ed ambientali, promuove la diffusione della cultura del possesso responsabile e disciplina il controllo delle popolazioni di animali, nonché la prevenzione e la lotta al randagismo.


Art. 2.
(Definizioni)


1. Ai sensi della presente legge si definiscono:

a) animale d’affezione: ogni animale tenuto o destinato ad essere tenuto dall’uomo per compagnia o affezione, senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili come quelli utilizzati nelle attività e nelle terapie assistite con gli animali;
b) responsabile di un animale d’affezione: il proprietario o il detentore;
c) attività economiche con animali d’affezione: qualsiasi attività di natura economica o commerciale quali canili, pensioni per animali, negozi di vendita di animali, attività di toelettatura, attività di educazione e di addestramento di cani, attività di allevamento e cessione a titolo oneroso di uno o più animali d’affezione;
d) allevamento di cani e gatti: la detenzione di cani e gatti, anche a fini commerciali, in numero pari o superiore a cinque fattrici o 30 cuccioli per anno;
e) cane randagio: cane vagante sul territorio, non identificato o non iscritto in anagrafe canina e comunque non riferibile ad un proprietario;
f) associazioni riconosciute: associazioni riconosciute in conformità alla legge 11 agosto 1991, n.266, Onlus o Enti morali aventi come finalità la protezione degli animali;
g) servizio veterinario ufficiale: il servizio veterinario dell’ azienda sanitaria locale competente per territorio;
h) canile e gattile sanitario: struttura sanitaria pubblica finalizzata alla custodia temporanea di cani e gatti randagi o vaganti recuperati o soccorsi sul territorio;
i) rifugio: struttura pubblica o privata, ivi compresi i parchi canili e gattili, finalizzata alla custodia di cani e gatti con la finalità prioritaria dell’adozione;
l) cane socializzato: quel cane che interagisce in modo equilibrato con i propri consimili e l’uomo;
m) anagrafe degli animali d’affezione: la registrazione degli identificativi elettronici e dei tatuaggi ancora presenti correlata con i dati anagrafici dell’animale e con i dati anagrafici del suo responsabile in un sistema informatizzato;
n) colonia felina: gruppo di gatti che vive abitualmente in un determinato territorio, da cui non può essere allontanato in modo permanente, posto sotto la tutela del Comune ed accudito da Associazioni riconosciute o da privati cittadini in base a specifici progetti.



CAPO II
COMPETENZE


Art. 3
(competenze del Ministero del lavoro, salute e politiche sociali)


1. Ai fini della presente Legge, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, nell’ambito della proprie competenze:

a) emana le linee guida e fissa i requisiti tecnici per la corretta applicazione della presente legge;
b) gestisce e implementa la Banca dati nazionale degli animali d’affezione;
c) promuove, anche attraverso campagne di informazione, la diffusione della conoscenza dei principi della presente legge, con particolare riferimento al possesso responsabile e alla corretta convivenza uomo animale;
d) determina con decreto ministeriale di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri di ripartizione del fondo di cui all’articolo 48 della presente legge;
e) ripartisce annualmente tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano le disponibilità del fondo di cui all’articolo 46 della presente legge secondo i criteri di cui alla lettera d);
f) verifica la corretta applicazione della presente legge con particolare riferimento alla utilizzazione dei fondi erogati di provenienza statale, anche attraverso audit e ispezioni;
g) esercita potere sostitutivo in caso di gravi inadempienze che comportino rischi per la salute pubblica e il benessere degli animali e nel caso in cui le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano non rispettino quanto previsto al successivo articolo 41;
h) determina annualmente la tariffa minima giornaliera pro capite idonea a garantire le condizioni di benessere per il mantenimento dei cani e gatti nei rifugi.


Art.4
(Competenze delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano)


1. Ai fini della presente legge, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, negli ambiti di rispettiva competenza:

a) gestiscono, attraverso la propria banca dati informatizzata, l’anagrafe degli animali d’affezione e garantiscono l’interoperatività della banca regionale con quella nazionale e con le altre banche regionali ;
b) istituiscono e gestiscono, attraverso la propria banca dati informatizzata, l’anagrafe felina per i gatti appartenenti alle colonie feline e per quelli detenuti a scopo di commercio;
c) redigono il piano regionale triennale degli interventi di controllo demografico della popolazione animale, di prevenzione del randagismo e di educazione sanitaria e zoofila di cui all’articolo 41 della presente legge;
d) garantiscono il coordinamento delle attività di competenza delle aziende sanitarie locali favorendo lo scambio di esperienze e la uniformità di applicazione della presente legge;
e) definiscono uno schema di convenzione per l’affidamento del servizio di rifugio da parte dei comuni singoli o associati secondo i criteri previsti dalla presente legge;
f) definiscono i criteri per il risanamento dei canili e gattili sanitari, e relativi oneri di gestione,nonché per la costruzione dei nuovi rifugi attenendosi ai requisiti fissati con il decreto di cui al successivo articolo 15 , comma 5 ;
g) provvedono ad identificare i casi di reimmissione transitoria sul territorio di cani randagi identificati e sterilizzati onde predisporre programmi che portino al superamento di tale condizione, previo parere e sotto la vigilanza del Servizio Veterinario ufficiale, garantendo le condizioni di sicurezza per gli animali e per le persone;
h) promuovono, tramite campagne informative e di comunicazione l’educazione, la sensibilizzazione, la conoscenza e il rispetto degli animali e adottano ed emanano buone prassi per incentivare e facilitare le adozioni avvalendosi anche della previsione delle prestazioni veterinarie gratuite di cui all’art.33;
i) erogano ai Comuni, alle Province e alle Comunità montane la quota parte del fondo previsto dalla presente legge, nonché fondi aggiuntivi a carico del bilancio regionale ai fini dell’applicazione della presente legge nell’ambito delle rispettive competenze, controllandone l’impiego;
l) L) promuovono, tramite campagne informative e di comunicazione l’educazione, la sensibilizzazione, la conoscenza e il rispetto degli animali e adottano ed emanano buone prassi per incentivare e facilitare le adozioni avvalendosi anche della previsione delle prestazioni veterinarie gratuite di cui all’art.33;
m) organizzano corsi di formazione rivolti anche alla valutazione comportamentale per i veterinari ufficiali e per il personale coinvolto nelle attività con animali d’affezione, nonché per i volontari delle associazioni per la protezione degli animali ivi incluse le guardie zoofile;
n) indennizzano gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti accertate da una commissione costituita dal servizio veterinario ufficiale e dal Comune;

2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano assegnano ai direttori generali delle aziende sanitarie locali l’obiettivo di provvedere, nell’ambito delle rispettive competenze, alla attuazione della presente legge, tenendone conto in sede di valutazione.

3. Le Regioni e Province Autonome, negli ambiti di rispettiva competenza, predispongono controlli sull’applicazione della presente Legge e sul rispetto delle leggi in materia di animali d’affezione in armonia con i criteri fissati a livello nazionale, compresi controlli di natura contabile, verificando la compatibilità della spesa con le finalità della legge, pubblicando e rendicontando, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali la distribuzione dei fondi, il loro utilizzo e gli obiettivi raggiunti.


Art. 5
(Competenze dei Sindaci e dei Comuni)


1. Ai fini della presente legge, il Sindaco:

a) e' responsabile degli animali d’affezione di cui all’art. 2, comma 1, lettere e), e l) presenti sul proprio territorio;
b) assicura, attraverso i servizi veterinari ufficiali, anche tramite apposite convenzioni con medici veterinari liberi professionisti in conformità all’Accordo collettivo nazionale di lavoro, con oneri a carico del Comune, il primo soccorso attivo sulle ventiquattro ore, con l’ausilio di ambulanze veterinarie;
c) si fa carico del Servizio di cattura con metodo etico coordinato e gestito dal Servizio Veterinario ufficiale.

2. I Comuni, singoli o associati, provvedono a:

a) realizzare ed adeguare ai parametri previsti dalla legislazione vigente, i canili e gattili sanitari e i rifugi, previo parere del servizio veterinario ufficiale;
b) gestire i canili e gattili sanitari tramite convenzioni con il competente servizio veterinario ufficiale avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni riconosciute;
c) identificare, registrare in anagrafe degli animali d’affezione e sterilizzare, avvalendosi del servizio veterinario ufficiale, i cani randagi rinvenuti e catturati sul territorio e quelli ospitati nei rifugi e i gatti delle colonie feline;
d) gestire i rifugi, direttamente o tramite convenzioni prioritariamente con le associazioni riconosciute;
e) implementare iniziative al fine di incentivare l’adozione dei cani anche attraverso l’affissione presso l’albo pretorio e altri spazi pubblici o apposite pagine sul proprio sito internet;
f) promuovere, in collaborazione con il servizio veterinario ufficiale e con l’Ordine dei medici veterinari, il controllo delle nascite degli animali d’affezione incentivando la pratica delle sterilizzazioni negli animali di proprietà;
g) rendere pubblici i resoconti di gestione dei cani randagi e vaganti, nonché i risultati delle verifiche effettuate ai sensi della presente legge;
h) identificare i casi di reimmissione transitoria sul territorio di cani randagi identificati e sterilizzati onde predisporre programmi che portino al superamento di tale condizione, previo parere e sotto la vigilanza del Servizio Veterinario ufficiale, garantendo le condizioni di sicurezza per gli animali e per le persone;
i) tutelare le colonie feline in collaborazione con i servizi veterinari ufficiali;
l) individuare, aree verdi ricreative adeguatamente attrezzate e recintate da destinare ai cani. Il numero e l’estensione di tali aree dovranno essere proporzionali al numero dei cani presenti sul territorio comunale e iscritti all’anagrafe canina;
m) garantire l’effettuazione di controlli sul rispetto delle disposizioni della presente Legge, dotando la propria polizia locale di dispositivi di lettura di microchip iso-compatibili;
n) assicurare il coordinamento delle varie attività di competenza individuandone il responsabile comunale per l’applicazione della presente legge con l’obiettivo di garantire e modulare coerentemente l’offerta dei servizi a livello territoriale;
o) promuovere corsi di informazione ed educazione in materia di etologia, zooantropologia, diritti degli animali, doveri del proprietario e salute veterinaria ed organizzare, congiuntamente con i servizi veterinari ufficiali e in collaborazione con l’ordine dei medici veterinari, gli istituti zooprofilattici sperimentali, le facoltà di medicina veterinaria, le associazioni veterinarie e le associazioni riconosciute percorsi formativi per proprietari di cani con rilascio di specifica attestazione denominato patentino;
p) attuare quanto previsto all’articolo 30 in materia di avvelenamenti.


Art. 6
(Competenze delle Aziende Sanitarie Locali)


1. Le aziende sanitarie locali, nel territorio di competenza, in attuazione degli interventi e delle attività sanitarie previste dalla presente legge, istituiscono, nell’ambito del servizio veterinario, un’apposita unità organizzativa dedicata all’applicazione della presente legge.

2. I servizi veterinari ufficiali provvedono, attraverso l’unità organizzativa di cui al comma 1:

a) alla gestione dell’anagrafe canina obbligatoria e di quella felina, ove prevista;
b) alla gestione del recupero dei cani randagi e vaganti, da effettuarsi mediante personale adeguatamente formato;
c) alla tutela e al censimento delle colonie feline in collaborazione con i comuni;
d) al controllo sanitario e agli intervento terapeutici necessari sugli animali custoditi nei canili e gattili sanitari;
e) alla sterilizzazione degli animali di cui alla lettera d), da effettuarsi prima dell’affidamento temporaneo o adozione o comunque entro due mesi dal trasferimento presso i rifugi;
f) al controllo sanitario e alla sterilizzazione dei gatti che vivono in stato di libertà;
g) alla valutazione dei cani morsicatori ai fini di stabilire il livello di rischio per l’incolumità delle persone e degli altri animali;
h) all’attività di vigilanza sui rifugi e su tutte le attività con animali d’affezione;
i) alla gestione del ritiro delle spoglie dei cani e dei gatti rinvenute sul territorio per il successivo smaltimento, ai sensi del Regolamento CE n. 1774/2002 con oneri a carico del comune nel caso si tratti di animali randagi;
l) alla vigilanza sulle strutture ed attività dei Servizi cimiteriali e di cremazione per animali d’affezione.

3. I servizi veterinari ufficiali per l’espletamento di talune funzioni, fatta esclusione per quelle di controllo o di vigilanza, possono stipulare convenzioni con medici veterinari libero professionisti in conformità all’Accordo collettivo nazionale di lavoro.


Art. 7
(Doveri e compiti del responsabile di animali d’affezione)


1. Il responsabile di un cane e quello dei gatti di cui all’art.4, comma 1, lettera b) della presente legge deve provvedere a far identificare l’animale mediante l’applicazione del microchip e a farlo registrare nell’anagrafe degli animali d’affezione, entro il secondo mese di vita, nei modi indicati al successivo art.8, comma1.

2. Il responsabile di un animale d’affezione è tenuto a garantire il benessere ed il controllo dell’animale.

3. Il responsabile di un animale d’affezione, ai fini della prevenzione del randagismo e dei danni o lesioni a persone, animali o cose deve adottare le seguenti misure:

a) acquisire un animale d’affezione assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore;
b) affidare l’animale d’affezione a persone in grado di gestirlo;
c) provvedere alla sua cura garantendo un adeguato riparo dalle intemperie e a fornirgli adeguate cure sanitarie, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici;
d) controllare l’attività riproduttiva del proprio animale in maniera consapevole, garantendo il benessere dei riproduttori e della cucciolata.

4. Il responsabile di un cane deve inoltre adottare le seguenti misure:

a) utilizzare sempre il guinzaglio, ad una misura non superiore ad un metro e cinquanta, durante la conduzione dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai Comuni di cui all’art.5, comma 2, lettera j);
b) portare con sé una museruola, da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;
c) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive;
d) in caso di manifestazioni di un comportamento pericoloso per l’incolumità delle persone e degli altri cani consultare un medico veterinario esperto in comportamento canino, secondo i parametri fissati dalla Federazione nazionale degli ordini dei veterinari;
e) adottare ogni possibile precauzione per prevenire l’aggressione di persone od animali e impedirne la fuga;
f) prevenire con la sterilizzazione la nascita di cuccioli ai quali non si possa garantire quanto previsto al comma 3, lettera c);
g) controllare lo stato di salute dell’animale e provvedere, quando necessario, alle cure medico veterinarie;
h) raccogliere le feci del cane in ambito urbano e avere con sé sacchetti o altri strumenti idonei alla raccolta delle stesse.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 lettere a), b) e h) non si applicano ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili e ai cani in dotazione alle Forze armate, di Polizia, di Protezione civile e dei Vigili del Fuoco, ai cani a guardia e a conduzione delle greggi e ad altre tipologie di cani individuate con proprio atto dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dai Comuni.

6. E’ vietato allontanare i cuccioli di cane dalla madre prima dei due mesi di vita, fatta eccezione nel caso di decesso della madre o in caso pericolo per la salute dei cuccioli o della madre, certificati da un medico veterinario.

7. E' vietata la vendita di cani di età inferiore ai due mesi, nonché di cani e gatti non identificati e registrati in conformità alla presente legge.

8. Il responsabile che ha la titolarità di un animale d’affezione iscritto all’anagrafe in caso di cessione deve darne comunicazione al servizio veterinario ufficiale, fornendone copia al nuovo responsabile. Colui che riceve l’animale deve ottemperare alla registrazione prevista al comma 1, entro il termine di 15 giorni.

9. In caso di smarrimento di un animale d’affezione il responsabile è tenuto, entro il termine di 3 giorni, a darne comunicazione al servizio veterinario ufficiale fornendo tutti i dati utili per il ritrovamento.


CONTINUA
__________________
Emanuel, Valentina, Riko & Kaila

Last edited by Navarre; 11-12-2009 at 14:13.
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