30-09-2009, 17:15
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http://www.enci.it/documenti/norme_t...niche_enci.php
stralcio dell'Art.9
Quote:
REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA RIPRODUZIONE Art. 9
1. Tutti i genitori delle cucciolate iscritte sono registrati quali riproduttori ordinari o selezionati.
2. Riproduttore selezionato 2.1. E’ il soggetto iscritto al ROI che in manifestazioni ufficiali ENCI, valutato da un esperto giudice specialista di razza, presenti i seguenti requisiti:
a) giudizio morfologico e comportamentale di idoneità, con sintetica descrizione analitica;
b) per le razze sottoposte a prova di lavoro, certificato di superamento della prova per adire alla classe lavoro in esposizione prevista per la singola razza, cosi come determinato dall’ENCI su proposta dell’associazione specializzata interessata;
2.2 .Il riproduttore selezionato deve essere controllato per le patologie ereditarie più significative per ciascuna razza, secondo quanto proposto dalle rispettive associazioni specializzate di razza ed approvato dalla CTC. Nel caso di mancanza di proposte da parte dell’associazione specializzata di razza, o nel caso di razze per le quali non sia stata riconosciuta una associazione specializzata, è la CTC a stabilire le patologie ereditarie da controllare.
3. Le associazioni specializzate di razza propongono alla approvazione della CTC obiettivi e criteri di selezione nonché i requisiti per l’ammissione alla riproduzione naturale o alla inseminazione artificiale.
4. Il libro genealogico rileva le caratteristiche morfo-funzionali, genetiche e genealogiche dei cani iscritti.
5. Il registro genealogico dei riproduttori selezionati riporta, oltre ai dati anagrafici e genealogici, le caratteristiche morfo-funzionali, attitudinali e di lavoro, e relative qualifiche acquisite.
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