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Old 03-03-2009, 23:15   #1
arnaldo_it
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mi scuso se già pubblicata in altro thread, casomai è una ripetizione:

Ecco il testo completo dell'Ordinanza del on. Martini.



Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l’articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112;

Visto l'articolo 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987, firmata anche dall'Italia;

Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente “ Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo”,

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2003, concernente “Recepimento dell’accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy “, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2003;

Visti gli articoli 650 e 727 del codice penale;
Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute del 14 gennaio 2008, concernente “Tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 23 del 28 gennaio 2008;

Ritenuto di dover sostituire detta Ordinanza eliminando l’allegato A in quanto non solo non ha ridotto gli episodi di aggressione ma, come confermato dalla letteratura scientifica di Medicina Veterinaria, non è possibile stabilire il rischio di una maggiore aggressività di un cane sulla base dell’appartenenza ad una razza o ai suoi incroci;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di mantenere, in attesa dell’emanazione di una disciplina normativa organica in materia, disposizioni cautelari a tutela dell’ incolumità pubblica;

Vista la sentenza della III sezione penale della Corte di Cassazione n. 15061 del 13 aprile 2007, con la quale la Suprema Corte ha ritenuto che l’uso del collare di tipo elettrico, quale “ congegno che causa al cane una inutile e sadica sofferenza”, rientra nella previsione di cui all’ articolo 727 del codice penale che vieta il maltrattamento degli animali ora art. 544 ter;

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2008 recante “ Delega delle attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell’Amministrazione al Sottosegretario di Stato On.le Francesca Martini”, registrato alla Corte dei Conti il 10 giugno 2008, registro n. 4, foglio n.27.
ORDINA:

Art. 1.
1 Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell’animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall’animale stesso.
2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.
3. Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure:
a. utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 durante la conduzione dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;
b. portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;
c. affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
d. acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore;
e. assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.
4. Vengono istituiti percorsi formativi per i proprietari di cani con rilascio di specifica attestazione denominata patentino. Detti percorsi sono organizzati da parte dei Comuni congiuntamente con le Aziende Sanitarie Locali, in collaborazione con gli Ordini professionali dei Medici Veterinari, le Facoltà di Medicina Veterinaria, le Associazioni Veterinarie e le Associazioni di protezione degli animali.
5. Detti percorsi formativi sono da considerarsi obbligatori per i proprietari di cani impegnativi. I Comuni in collaborazione con i Servizi Veterinari, sulla base dell’Anagrafe canina regionale, decidono nell’ambito del loro compito di tutela dell’incolumità pubblica quali proprietari di cani chiamare ad assolvere a tale obbligo.
6. Le spese riguardanti i percorsi formativi sono a carico del proprietario del cane.
7. Il Medico Veterinario libero professionista informa i proprietari di cani in merito alla disponibilità dei percorsi formativi e, nell’interesse della salute pubblica, segnala ai Servizi Veterinari la presenza di cani impegnativi tra i suoi assistiti.
8. Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali con proprio decreto, emanato entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente ordinanza, stabilisce i criteri e le linee guida per la programmazione dei corsi di cui al comma 4.
Art. 2.
1. Sono vietati:
a) l'addestramento di cani che ne esalti l’aggressività;
b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività;
c) la sottoposizione di cani a doping, così come definito all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;
d) gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi, con particolare riferimento a:
1) recisione delle corde vocali;
2) taglio delle orecchie;
3) taglio della coda, fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute alla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard, sino all’emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito e certificato da un medico veterinario, entro la prima settimana di vita dell’animale;
e) la vendita e la commercializzazione di cani sottoposti agli interventi chirurgici di cui alla lettera d).
2. Gli interventi chirurgici su corde vocali, orecchie e coda sono consentiti esclusivamente con finalità curative e con modalità conservative certificate da un medico veterinario. Il certificato veterinario segue l’animale e deve essere presentato ogniqualvolta richiesto dalle autorità competenti.
3. Gli interventi chirurgici effettuati in violazione al presente articolo sono da considerarsi maltrattamento animale ai sensi dell’articolo 544 ter del codice penale.
4. E’ fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccoglierne le feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse.
Art. 3
1. Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 86 e 87 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n. 320 "Regolamento di Polizia Veterinaria", a seguito di morsicatura od aggressione i Servizi Veterinari sono tenuti ad attivare un percorso mirato all’accertamento delle condizioni psicofisiche dell’animale e della corretta gestione da parte del proprietario.
2. I Servizi Veterinari, nel caso di rilevazione di rischio potenziale elevato, in base alla gravità delle eventuali lesioni provocate a persone, animali o cose, stabiliscono le misure di prevenzione e la necessità di un intervento terapeutico comportamentale da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale.
3. I Servizi Veterinari devono tenere un registro aggiornato dei cani identificati ai sensi del comma 2.
4. I proprietari dei cani inseriti nel registro di cui al comma 3 provvedono a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e devono applicare sempre sia il guinzaglio che la museruola al cane quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico.
Art. 4
1. E' vietato possedere o detenere cani registrati ai sensi dell’articolo 3, comma 3:
a) ai delinquenti abituali o per tendenza;
b) a chi e' sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;
c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;
d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinques del codice penale e, per quelli previsti dall'art. 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189;
e) ai minori di 18 anni, agli interdetti ed agli inabili per infermità di mente.
Art. 5
1. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, lettere a) b) e all’articolo 2, comma 4 non si applicano ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili.
3. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, lettere a) e b) non si applicano ai cani a guardia e a conduzione delle greggi e ad altre tipologie di cani comunque individuate con proprio atto dalle Regioni e dai Comuni.
Art. 6
1. Le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono sanzionate dalle competenti Autorità secondo le disposizioni in vigore.
Art 7
1. La presente ordinanza, inviata alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha efficacia per 24 mesi a decorrere dalla predetta pubblicazione.





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Arnaldo
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Old 04-03-2009, 10:24   #2
dany
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1)Cosa vuol dire "cane impegnativo"?
Che ha già dato problemi formalmente segnalati/denunciati o solo che ha una nomea per via della razza di appartenenza o che riveste determinati requisiti fisici di stazza?
2)Questa definizione di cane impegnativo varrà per tutto il territorio italiano o sarà a discrezione della persona o team che segiurà la singola zona geografica comunale o provinciale o regionale che sia?
3) I corsi sono di formazione teorica al proprietario o bisogna obbligatoriamente portare il cane ad addestrare o a dimostrare davanti a un giudicante di saperci fare col proprio cane?

Grazie a chi vorrà rispondere
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Old 04-03-2009, 10:34   #3
Navarre
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Singolare che in tutta l' ordinanza non venga mai nominato l' ente cinofilo italiano!
Il controllo comportamentale poi è affidato ai veterinari che -in buon numero- di comportamento animale non ne capiscono una gran cippa.

Per l' addestramento già esisteva nella vecchia ordinanza una norma simile, quindi non credo cambi assolutamente nulla.
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Old 04-03-2009, 10:57   #4
roby e gaio
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da quel che han detto in tv in sintesi ieri..

CANE IMPEGNATIVO
c'è da ridere...hanno tolto la black list ma hanno inserito la lista di quelli impegnativi..e che cambia????
all'inizio doveva esserci una classificazione di stazza o altro..mah
io non ho capito chi ci rientri in questa lista..
CANE MORSICATORE
ovvero cane che ha morso.quest'ultimo viene segnalato in una lista di cani morsicatori.
questi hanno l'obbligo di museruola e guinzaglio in luoghi pubblici o aperti comunque al pubblico.

per quanto riguarda i corsi di formazione sono per il propietario.
non credo che ci sia l'obbligo di portare il cane..
e da quel che ho capito non c'è un esame finale.
lo fai e ti rilasciano l'attestazione alla fine.

(così hanno detto in tv)
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Old 04-03-2009, 10:45   #5
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1)Cosa vuol dire "cane impegnativo"?
Che ha già dato problemi formalmente segnalati/denunciati o solo che ha una nomea per via della razza di appartenenza o che riveste determinati requisiti fisici di stazza?
2)Questa definizione di cane impegnativo varrà per tutto il territorio italiano o sarà a discrezione della persona o team che segiurà la singola zona geografica comunale o provinciale o regionale che sia?
3) I corsi sono di formazione teorica al proprietario o bisogna obbligatoriamente portare il cane ad addestrare o a dimostrare davanti a un giudicante di saperci fare col proprio cane?

Grazie a chi vorrà rispondere

aggiungerei se mi consenti un'altra domanda
4) e quando il cane viene condotto e gestito fuori da casa da 2 o piu' persone , che succede ? dobbiamo fare tutta la famiglia il patentino???
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Old 04-03-2009, 10:59   #6
roby e gaio
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aggiungerei se mi consenti un'altra domanda
4) e quando il cane viene condotto e gestito fuori da casa da 2 o piu' persone , che succede ? dobbiamo fare tutta la famiglia il patentino???

nell'ordinanza dice ill propietario.
e non dice che il cane lo può portare solo lui.
quindi credo che funzioni cos'
per esempio..in famiglia lo do io e ago lo portano in giro tutti.
rimango comunque io responsabile dell'animale.
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Old 04-03-2009, 11:05   #7
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Per quanto riguarda la museruola, significa che va portata sempre dietro, un po' come i sacchetti per la raccolta delle feci?
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Old 04-03-2009, 11:12   #8
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nell'ordinanza dice ill propietario.
e non dice che il cane lo può portare solo lui.
quindi credo che funzioni cos'
per esempio..in famiglia lo do io e ago lo portano in giro tutti.
rimango comunque io responsabile dell'animale.
si , ma secondo me è un controsenso, il patentino dovrebbe servire x dimostrare che sono all'altezza di gestire il cane quando lo porto fuori oltre alla gestione e all'educazione in generale, quindi, se dovessi dare il cane in mano ad un marito , che facciamo finta , non sia in grado di gestirlo, oppure ad una figlia, decade la storia dell'utilita' del patentino.
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Old 04-03-2009, 11:46   #9
roby e gaio
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si , ma secondo me è un controsenso, il patentino dovrebbe servire x dimostrare che sono all'altezza di gestire il cane quando lo porto fuori oltre alla gestione e all'educazione in generale, quindi, se dovessi dare il cane in mano ad un marito , che facciamo finta , non sia in grado di gestirlo, oppure ad una figlia, decade la storia dell'utilita' del patentino.


già...esatto!
è un controsenso bello e buono..e non è neanche l'unico..
e credimi che devono averlo pensato anche loro..infatti hanno messo nella prima serie di articoli questa clausola :

c. affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;


...
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Old 04-03-2009, 12:04   #10
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già...esatto!
è un controsenso bello e buono..e non è neanche l'unico..
e credimi che devono averlo pensato anche loro..infatti hanno messo nella prima serie di articoli questa clausola :

c. affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;


...
come faccio a valutare se è in grado di gestirlo ( sempre sotto il loro punto di vista ) se il patentino non ce l'ha????
e poi si sa che in una famiglia il cane non lo porta fuori esclusivamente una persona, almeno........noi facciamo un po' x uno a secondo dei turni di mio marito.
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Old 05-03-2009, 15:14   #11
vogliotti.loredana
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si , ma secondo me è un controsenso, il patentino dovrebbe servire x dimostrare che sono all'altezza di gestire il cane quando lo porto fuori oltre alla gestione e all'educazione in generale, quindi, se dovessi dare il cane in mano ad un marito , che facciamo finta , non sia in grado di gestirlo, oppure ad una figlia, decade la storia dell'utilita' del patentino.
Innanzitutto il patentino non dovranno prenderlo tutti, anche chi ha un cane palesemente pacifico.Ma solo quelli segnalati dal veterinario, o per denunce per morsi o per segnalazioni delle forze dell'ordine, la cosa tragica è che i delinquenti non hanno certo cani chippati........purtroppo è inutile fare supposizioni, dire quello che sarebbe meglio, perchè tanto quando faranno la legge bisognera' solo rispettarla e pararsi da quelli che non la rispettano.Andremo armati tutti di cellulare fotocamera e fotograferemo chi infrange la legge e faremo regolare rapporto :-)
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Old 04-03-2009, 16:07   #12
m.greta
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nell'ordinanza dice ill propietario.
e non dice che il cane lo può portare solo lui.
quindi credo che funzioni cos'
per esempio..in famiglia lo do io e ago lo portano in giro tutti.
rimango comunque io responsabile dell'animale.
mi pare che nell'ordinanza ci sia scritto che chi accetta di custodire l'animale in assenza del proprietario se ne assume tutte le responsabilità...
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Old 04-03-2009, 16:23   #13
roby e gaio
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X HAYLA..si la museruola bisogna averla sempre dietro come i sacchetti..non importa se rigida o morbida..

ieri sera in tv dicevano che il propietario del cane è responsabile del cane sempre e comunque anche se in quel momento lo ha affidato a un'altra persona..
però ora rileggendo ho visto anche io che c'è scritto che chiunque tiene in custodia anche temporanea il cane ne è responsabile..probabilmente ho capito male io..

per il discorso patentino.
1 : vorrei tanto sapere come verrà srutturato questo corso e di quante ore sarà..ho presentimento che si possa vanificare una buona idea gestendola male..
2 : per quanto riguarda il discorso "lasciare il cane ad altri" concordo con te STAR..tante domande e poche risposte..
e poi c'è da dire che non è obbigatorio per tutti ma saranno i comuni e le regioni a chiamare a fare il corso solo i propietari dei cani che dicono loro..
e siamo da quel pero e da quel fico..
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Old 04-03-2009, 17:03   #14
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a questo punto, non trovo l'utilita' del patentino, tanto il cane puo' portarlo fuori chiunque, anche chi non ha il patentino.
e siamo punto e a capo, a che servira' mai sto' patentino????
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Old 04-03-2009, 18:15   #15
maghettodelboschetto
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X HAYLA..si la museruola bisogna averla sempre dietro come i sacchetti..non importa se rigida o morbida..
Mi sembrava di aver capito dal tiggì che certi obblighi erano riservati solo ai cani problematici (ex black-list, ora mordaci) e che era il veterinario che dovrebbe stabilre se il cane e' mordace.

Anche perchè se vedo un carlino con la museruola mi rotolo a terra dal ridere...

Quindi si dovrà andare in giro col libretto di circolazione del cane...

Poi siamo in Italia: c'è l'obbligo di allacciare le cinture in auto ma nessuno le mette! Imho bisogna vedere che aria tira nel comune che si frequenta...
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