|
|
|
|
#1 |
|
Member
|
CAPO X DISPOSIZIONI SANZIONATORIE Art. 44 (Sanzioni) 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile di un cane e di un gatto appartenente a colonie feline o detenuto a scopo di commercio che non provvede a farlo identificare mediante l’applicazione del microchip o a farlo registrare nell’anagrafe di cui all’articolo 8, entro il secondo mese di vita ed entro 15 giorni dal possesso, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 ad euro 9.000. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile di un animale d’affezione che non garantisce il benessere ed il controllo dell’animale, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000 ad euro 18.000; (articolo 7, comma 2). 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il responsabile di un animale d’affezione che affida l’animale a persone non in grado di gestirlo, se dal fatto derivano lesioni all’integrità di persone o animali, è punito con la reclusione da 2 mesi ad 1 anno e con la multa da euro 3.000 ad euro 15.000. (articolo 7, comma 3, lett. b). 4. Salvo il fatto costituisca reato, il responsabile di un animale d’affezione che non adempie agli obblighi di cui al comma 4 dell’articolo 7, lett.a) b) e) e h) della presente legge, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1000 ad euro € 6000. 5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque allontana i cuccioli di cane e di gatto dalla madre prima dei due mesi di età, fatti salvi i casi di decesso della madre o di pericolo per la salute dei cuccioli o della madre certificati da un medico veterinario, è punito con l’arresto fino ad un anno o con l'ammenda da euro 1.000 ad euro €. 10.000. 6. Chiunque vende cani di età inferiore ai due mesi, è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da €. 5.000 a €. 100.000. (articolo 7, comma 7). 7. Chiunque vende cani e gatti non identificati e registrati ai sensi dell’articolo 7, comma 1 della presente legge è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1000 a euro 6.000 (articolo 7, comma 7). 8. Il responsabile proprietario di un animale d’affezione che in caso di cessione omette di darne comunicazione ai sensi dell’articolo 7, comma 8, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 ad euro 3.000. 9. Il responsabile di un animale d’affezione che in caso di smarrimento omette di dare comunicazione al servizio veterinario ufficiale ai sensi dell’art. 7, comma 9 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 ad euro 3.000. 10. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque produce, mette in commercio utilizza o detiene microchip per l’identificazione degli animali d’affezione non conformi alle previsioni di cui all’articolo 9, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 ad euro 9.000. 11. Salvo che il fatto costituisca reato, i produttori e distributori di microchip per l’identificazione degli animali d’affezione che producono o immettono in commercio microchip senza la registrazione prevista dall’articolo 9, comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000 ad euro 18.000. 12. Salvo che il fatto costituisca reato, i produttori e distributori di microchip per l’identificazione degli animali d’affezione che non garantiscono la rintracciabilità dei lotti di microchip venduti, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da a € 1.500 a € 9.000; (articolo 9, comma 2). 13. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque omette di dare segnalazione al servizio veterinario ufficiale di un animale d’affezione ferito, al fine di consentirne il soccorso, è punito con l’arresto fino ad un anno o con l'ammenda da €. 1.000 a €. 10.000 (articolo 10, comma 1). 14. Il responsabile dell’animale d’affezione che, in caso di decesso dell’animale, omette di darne segnalazione al servizio veterinario ufficiale, ai fini della cancellazione dall’anagrafe canina, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500 a € 3.000. (articolo 11, comma 1). 15. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il medico veterinario che sopprime un animale d’affezione in assenza di anestesia profonda o qualora l’animale non sia affetto da malattia grave con prognosi infausta e che comporti sofferenza o in assenza di certificazione attestante che il cane è a rischio elevato per l’incolumità delle persone, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da €. 50.000 a €. 160.000. (articolo 11). 16. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque rinviene animali randagi ed omette di darne tempestiva comunicazione al servizio veterinario ufficiale o alle forze di polizia, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500 ad € 3.000 (articolo 15 comma 6). 17. Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile della gestione di un rifugio che avvia l’attività del rifugio in assenza della autorizzazione sanitaria prescritta all’articolo 16, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 3000 ad € 18.000. 18. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque gestendo un rifugio non mette in atto misure volte ad incentivare e a favorire le adozioni degli animali ospitati o non organizza visite guidate all’interno della struttura o non rispetta l’obbligo di apertura al pubblico previsto dalla presente legge è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1000 ad € 5.000 (Art. 16). 19. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque esercita attività con animali d’affezione senza la prevista autorizzazione sanitaria è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.000 a € 16.000. Alla stessa pena è soggetto chiunque esercita tali attività senza essere in possesso della prescritta formazione professionale (Art. 20). 20. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i titolari delle attività con animali d’affezione che non provvedono, qualora necessario, alle cure medico veterinarie sono puniti con l’arresto fino ad un anno e con l'ammenda da €. 1.000 a €. 10.000. 21. Il titolare dell’attività di allevamento o commercio che omette di comunicare al Servizio veterinario ufficiale l’avvenuta cessazione dell’attività entro i termini previsti dalla presente legge è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500 a € 3.000. 22. Il titolare dell’attività con animali d’affezione, ad eccezione di quelle di toelettatura, educazione ed addestramento di cani, che non adempie l’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico e di aggiornamento dello stesso ai sensi della presente legge è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500 a € 2.500 (Art. 21, comma 1). 23. Chiunque acquista, accetta in conto vendita, vende o pone in vendita animali provenienti da privati, allevamenti o rivenditori non autorizzati ai sensi della presente legge ovvero non identificati e registrati è punito con l’ammenda da € 1.000 a 4.000 (Art. 21, comma 2). Alla stessa pena è soggetto chiunque esercita la vendita ambulante o itinerante di animali d’affezione (Art. 21, comma 3). 24. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nello svolgimento delle attività con animali d’affezione non rispetta i requisiti di detenzione fissati con il decreto di cui all’art. 15, comma 5 della presente legge è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 3.000 a € 18.000 (Art. 21, comma 4). 25. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza animali per mostre, esposizioni, concorsi prove gare o altre manifestazioni senza il previsto nullaosta sanitario è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma € 3.000 a € 18.000 (Art. 22, comma 1). 26. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque impiega animali d’affezione come richiamo del pubblico per esercizi commerciali, mostre, circhi nonché per spettacoli ambulanti ovvero per la pratica dell’accattonaggio è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da €. 3.000 a €. 10.000. Alla stessa pena è soggetto chiunque offre animali in premio, omaggio o vincita ovvero utilizza nelle manifestazioni di qualunque genere cani e gatti di età inferiore a 6 mesi, animali privi del certificato medico veterinario di buona salute di cui all’art. 22, comma 5 della presente legge ((Art. 22, commi da 2 a 5). 27. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque impiega animali d’affezione nelle produzioni radiotelevisive e cinematografiche senza la preventiva visita di un medico veterinario di cui all’art. 23 comma 1, lettera a) della presente legge o omette di garantire adeguati periodi di riposo ed adeguate condizioni di detenzione agli animali utilizzati o li esponga a pericolo per la loro incolumità è punito con l’arresto da tre mesi a due anni e con l'ammenda da euro. 3.000 ad euro. 18.000. Alla stessa pena è soggetto chiunque impiega anestetici o sedativi al fine dello svolgimento della produzione radiotelevisiva o cinematografica (Art. 23). 28. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque trasporta animali contravvenendo alle disposizioni di cui all’art. 24, commi 2 e 3 della presente legge è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 ad euro 10.000. Chiunque trasporta animali d’affezione nel bagagliaio dell’autovettura non facente parte dell’abitacolo o in carrello appendice è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000 ad euro 15.000. (Art. 24, comma 4). Chiunque conduce sui mezzi di trasporto pubblico cani senza guinzaglio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 ad euro 5.000. 29. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque mette a repentaglio la salute e l’incolumità pubblica ovvero il benessere degli animali d’affezione non rispettando i divieti di cui all’art. 26, comma 1, lettere a), b), c) d), e), f), g), i), j), k), l, e 3 è punito con l’arresto da tre mesi a due anni e con l'ammenda da euro 5.000 ad euro 20.000. 30. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non dispone del certificato veterinario previsto all’Art. 26, comma 2 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 ad euro 10.000. 31. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque utilizza in modo improprio, prepara, miscela e abbandona esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive ovvero detiene, utilizza o abbandona qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da € 5.000 ad € 20.000. 32. Salvo che il fatto costituisca reato, le ditte specializzate che eseguono operazioni di derattizzazione e disinfestazione non in conformità con le disposizioni di cui all’art. 27, comma 3 della presente legge sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma € 2.000 a € 10.000. 33. Salvo che il fatto costituisca reato, i produttori di presidi medico-chirurgici, di fitosanitari e di sostanze pericolose appartenenti alle categorie di cui all’art. 32, comma 1 che omettono di aggiungere al prodotto una sostanza amaricante, che commercializzino rodenticidi per uso civile privi di contenitore accessibile solo agli animali bersaglio ovvero che utilizzino etichette non conformi all’art. 32, comma 2 o che non garantiscono la tracciabilità prevista all’art. 32, comma 3 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma euro 5.000 ad euro 20.000. CONTINUA
__________________
Emanuel, Valentina, Riko & Kaila Last edited by Navarre; 11-12-2009 at 14:12. |
|
|
|
|
|
#2 |
|
Member
|
CAPO XI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Art. 45 (Norme transitorie) 1. I requisiti fissati con il decreto ministeriale di cui all’art.15 comma 5 si applicano ai canili e gattili sanitari e ai rifugi di nuova realizzazione. 2. I canili e gattili sanitari e i rifugi in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, devono adeguarsi ai requisiti di cui all’allegato A entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed entro 3 anni devono corrispondere comunque ai requisiti fissati con il decreto di cui all’articolo 15, comma 5. 3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli attuali rifugi, gestiti da associazioni e soggetti privati convenzionati, devono presentare al servizio veterinario ufficiale la documentazione completa inerente gli animali ospitati. Art. 46 (Disposizioni finanziarie) 1. Agli oneri finanziari della presente legge si provvede a valere sulla dotazione di parte corrente del fondo della legge 14 agosto 1991, n.281 come rifinanziato dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2006, n.203. Art. 47 (integrazione alla Legge 21 marzo 2001 n. 74) 1. L’Art.1, comma 2 della Legge 21 marzo 2001 n.74 è abrogato e sostituito con il seguente: “Il CNSAS provvede in particolare, nell’ambito delle competenze attribuite al CAI dalla legge 26 gennaio 1963, n. 91, e successive modificazione, al soccorso degli infortunati, dei pericolanti e al recupero dei caduti nel territorio montano, nell’ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio nazionale. Restano ferme le competenze e le attività svolte da altre amministrazioni o organizzazioni operanti allo stesso fine, in particolare sempre si avvale, ad integrazione delle proprie, anche della collaborazione dell’Ente Nazionale Cinofilia Italiana (ENCI) che rende disponibili le proprie Unità Cinofile Italiane da Soccorso (UCIS) per ogni fase di ricerca degli infortunati e dei pericolanti (per procedere quindi al loro soccorso) ed alla ricerca dei caduti (onde procedere al loro recupero); nel caso di intervento di squadre appartenenti a diverse organizzazioni, la funzione di coordinamento è assunta dal responsabile del CNSAS che, nelle fase di ricognizione del territorio, prima dei compiti istituzionali di soccorso e recupero, pianifica, in collaborazione con il referente Ucis, le attività di ricerca con supporto cinofilo”. Art. 48 (Abrogazione di norme) 1. Le legge 14 agosto 1991, n.281 (Legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo) è abrogata. Art. 49 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. FINE
__________________
Emanuel, Valentina, Riko & Kaila Last edited by Navarre; 11-12-2009 at 14:12. |
|
|
|
|
|
#3 |
|
Member
|
La parte più interessante è sicuramente questa:
Art. 21 comma 2 "E’ vietato acquistare o accettare in conto vendita animali provenienti da privati, o comunque da allevamenti o rivenditori non autorizzati ai sensi della presente legge, nonché vendere o porre in vendita animali non regolarmente identificati e registrati nelle anagrafi." Qualche commento: http://www.articolionline.net/2009/1...quando-un.html
__________________
Emanuel, Valentina, Riko & Kaila |
|
|
|
|
|
#4 |
|
Junior Member
Join Date: Dec 2010
Posts: 284
|
Se scrivi dei post interamente in bold, la leggibilità dello scritto diminuisce notevolmente.
Non so se la cosa accade soltanto a me, ma per me è così. |
|
|
|
|
|
#5 | |
|
Member
|
Quote:
Comunque io lo vedo scritto normale...
__________________
Emanuel, Valentina, Riko & Kaila |
|
|
|
|
|
|
#6 |
|
Distinguished Member
Join Date: Jul 2008
Posts: 2,863
|
|
|
|
|
|
|
#7 | |
|
Junior Member
Join Date: Dec 2010
Posts: 284
|
Quote:
Ti assicuro che PRIMA lo era. |
|
|
|
|
|
|
#8 |
|
Member
|
Ah ok, ho visto che i Navarri hanno modificato.
Comunque io avevo messo in grassetto solo il titolo e il titolo degli Articoli. E' che avevo usato un carattere diverso, forse è per quello che si vedeva male, anche se a me sembrava si leggesse bene.
__________________
Emanuel, Valentina, Riko & Kaila |
|
|
|
|
|
#9 | |
|
Distinguished Member
Join Date: Jan 2009
Location: Bergamo
Posts: 3,013
|
Quote:
Questa è mafia: lo stato pretende la sua parte di tasse sull'acquisto di cuccioli. Quindi i privati non possono vendere cuccioli, possono solo regalarli! In Italia è inoltre vietato barattare: un'azienda non può scambiare tubi con tappi, pere con banane, perchè pretende il pagamento d'IVA, etc...
__________________
![]() |
|
|
|
|
|
|
#10 | |
|
Senior Member
|
Quote:
|
|
|
|
|
|
|
#11 |
|
Senior Member
|
aggiungo anche che tutta l'utilità e difesa verrebbe bandita dal momento che è vietato addestrare cani ad attacco e difesa...
quindi niente CAL1 e 2, men che meno IPO la realtà è che stiamo andando verso un vero periodo di oscurantismo (c'è un'associazione - lo CSEN cinofilia - che ha chiesto a Sky di non trasmettere più Cesar Millian millantando non solo 400 istruttori che non ha dal momento che son passati in larga parte a Libertas a quanto pare, ma anche ben 1.800.000 praticanti! tendenza generalizzata all'omologazione di cani tutti uguali, possibilmente con sorriso beota stampato in muso, mantello come optional, taglia medio piccola e carattere da agility (a dir tanto) o da obedience (preferibile). Insomma via le razze, via le attitudini naturali ecc (a che servono i levrieri? e i molossoidi? gli schnauzer? i dobermann? i CLC?) |
|
|
|
|
|
#12 |
|
Senior Member
|
Purtroppo è una moda degli ultimi tempi preparare dei disegni di legge con effetti sensazionalistici e propagandistici ma la cui trasformazione in legge vera e propria è quasi utopia.
Ci sono spunti interessanti,che cercano di receperire anche gli impulsi derivanti dalle ultime convenzioni internazionali in materia di animali di affezione,ma ci sono anche delle macroscopiche sciocchezze.(per usare un benevolo eufemismo)
__________________
www.lupifelix.it |
|
|
|
|
|
#13 |
|
Nagi e Ishta e Panuhsè
|
gli ultimi "intendimenti di provvedimenti" trasudano voglia di sensazionalismo, totale incompetenza tecnica, animalismo da salotto mix animalismo integralista, CODACONS (oh mammamia!) e uno spruzzo di buoni propositi.
leggetevi questa ora... http://raccoltanormativart.mediamind...,0;preambolo,0
__________________
Ciao! Andrea Loredana Jacopo e Nagi & Ishta & Panuhsè & Tawoka & Aluhksis & Awonn ![]() "... io sono un principe libero e ho altrettanta autorità di fare guerra al mondo intero quanto colui che ha cento navi in mare..." Black Samuel Bellamy, Pirata Last edited by Jal; 11-12-2009 at 19:15. |
|
|
|
|
|
#14 | |
|
Distinguished Member
Join Date: Jan 2009
Location: Bergamo
Posts: 3,013
|
Quote:
"e' vietato acquistare o accettare in conto vendita" Se intendono "vietato acquistare da privati" allora ne consegue che i privati non possono nemmeno vendere (sebbene non siano punibili) Se invece hanno scritto impropriamente e intendevono "acquistare in conto vendita" allora proibiscono l'intermediazione commerciale, e il privato potrebbe vendere direttamente al consumatore... Cmq è una tendenza generalizzata, quella di regolamentare tutto... tra qualche giorni publicheranno delle norme su come pulirsi le natiche dopo la defecatio: "genere di carta ammessa, rigorosamente ecologica!... limitatazioni al tiro dello sciacquone... tecniche di sgrullata, riduzione rumore molesti, etc...) Generalmente, chi fa la norma non ha mai nemmeno utilizzato l'oggetto normalizzato.
__________________
![]() |
|
|
|
|
|
|
#15 |
|
Distinguished Member
Join Date: Jan 2009
Location: Bergamo
Posts: 3,013
|
Di bello però è che ci danno addosso al randagismo e agli avvelenamenti...
Inoltre se dico che sono depresso e che il mio cane serve a farmi pet-therapy posso usufruire del veterinario a gratis! Hanno lasciato la precedente assurdità: b) portare con sé una museruola, da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti; Imho se il cane è pericoloso deve portare la museruola. Invece secondo voi è possibile infilare la museruola ad un cane che gli è partita la scheggia nel cervello? Io già faccio fatica quando è tranquillo...
__________________
![]() |
|
|
|
![]() |
|
|